Cassazione Penale, Sentenza n. 24361/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva dichiarato "non doversi procedere" per intervenuta prescrizione in sede predibattimentale senza contraddittorio; dedotta la violazione dell'art. 606 co.1 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 157 c.p. e rappresentato l'interesse concreto dell'imputato (pubblico dipendente) a far valere la rinuncia alla prescrizione per ottenere una pronuncia di merito assolutoria e scongiurare conseguenze disciplinari, patrimoniali e lavorative. Il ricorrente ha allegato una dichiarazione di rinuncia alla prescrizione e richiamato la recente giurisprudenza costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 111/2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'interpretazione dell'art. 568, comma 4, c.p.p. che rendeva inammissibile il ricorso per cassazione contro sentenze di appello predibattimentali che dichiarano la prescrizione senza contraddittorio. La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Perugia in diversa composizione per la celebrazione del giudizio con pieno contraddittorio.
Norme richiamate
art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen.
violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen.
Invocato come motivo di cassazione per censurare la sentenza impugnata (vizi di motivazione e violazione di norme sul contraddittorio e sulla possibilità di rinuncia alla prescrizione)
Riferimento alla facoltà di rinunciare alla prescrizione; il ricorrente ha dichiarato la rinuncia per consentire l'accertamento di merito e ottenere l'assoluzione
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima l'interpretazione che rendeva inammissibile il ricorso per cassazione contro sentenze predibattimentali di proscioglimento per prescrizione emesse senza contraddittorio, perché viola il diritto di difesa e il giusto processo
art. 24 Cost.
artt. 24, secondo comma, Cost.
Riferito quale norma costituzionale relativa al diritto di difesa, violata dall'interpretazione che impediva l'impugnazione di pronunce predibattimentali senza contraddittorio
art. 111 Cost.
artt. 111, secondo comma, Cost.
Riferito al principio del giusto processo e del contraddittorio; la sentenza sottolinea che il sacrificio del contraddittorio non è giustificabile per mera esigenza deflattiva quando impedisce la verifica di ragioni di proscioglimento nel merito
Richiamato per evidenziare che le definizioni predibattimentali devono comunque consentire l'ascolto delle parti ("sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono")
art. 2 469 cod. proc. pen.
Nel testo richiamato per spiegare la possibilità di definire il giudizio in camera di consiglio in primo grado, con l'avvertenza che la sentenza predibattimentale richiede comunque l'ascolto delle parti e non può sopprimere un grado di giudizio senza contraddittorio
Massime di principio
- Una sentenza di appello che dichiara la prescrizione "de plano" in sede predibattimentale senza aver garantito il contraddittorio può essere impugnata e annullata: il ricorrente ha interesse concreto a ottenere la verifica di merito, soprattutto se rinuncia alla prescrizione.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 111/2022, l'interpretazione che rendeva inammissibile il ricorso per cassazione in questi casi è illegittima: la tutela del diritto di difesa e del giusto processo prevale sulle ragioni esclusivamente deflattive.
- Se l'imputato (in particolare se pubblico dipendente) teme conseguenze disciplinari, patrimoniali o lavorative, è strategico dichiarare tempestivamente la rinuncia alla prescrizione (art. 157 c.p.) per ottenere una pronuncia di merito assolutoria.
- I giudici devono assicurare l'ascolto delle parti anche quando adottano strumenti predibattimentali di definizione del giudizio (art. 129 c.p.p.): il mancato contraddittorio può comprimere la possibilità di emersione di ragioni di proscioglimento nel merito.
- In casi analoghi la strada praticabile è impugnare la decisione predibattimentale, richiamando la giurisprudenza costituzionale e configurando l'interesse concreto all'impugnazione per ottenere la celebrazione del processo con pieno contraddittorio.
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