Cassazione Civile, Ordinanza n. 22426/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionaria)
La controversia
Una società aveva agito davanti al Tribunale di Milano per ottenere il pagamento di un credito di somma di denaro, derivante da fatture relative a forniture, che le era stato ceduto da terzi. Il Ministero convenuto aveva eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma in appello la Corte d'appello di Milano, riuniti i gravami, aveva riformato la decisione dichiarando competente il Tribunale di Roma, ritenendo applicabile la disciplina della contabilità di Stato e individuando il luogo del pagamento presso la tesoreria dell'ente debitore. La società ha quindi proposto ricorso per regolamento di competenza, deducendo la violazione dell'art. 15 c.p.c. e dell'art. 1182, terzo comma, c.c., sostenendo che, per i debiti pecuniari della P.A., il forum destinatae solutionis andrebbe individuato nel tribunale del luogo dell'ufficio di tesoreria della provincia in cui è domiciliato il creditore; poiché essa aveva sede in Milano, assumeva la competenza del Tribunale di Milano.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Milano e ha dichiarato la competenza territoriale in primo grado del Tribunale di Milano. Ha quindi rimesso le parti dinanzi alla Corte d'appello di Milano anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sull'orientamento secondo cui, nelle domande di pagamento di somme di denaro contro un'Amministrazione dello Stato, la competenza per territorio si determina in base alle norme sulla contabilità pubblica e al luogo della tesoreria tenuta al pagamento, non secondo l'art. 1182 c.c.; nel caso concreto, il Ministero non aveva allegato di avere un'unica tesoreria di riferimento e non risultava applicabile la disciplina sopravvenuta del d.l. n. 73/2022.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente come norma processuale violata, ma la Corte decide la competenza sulla base della disciplina speciale della contabilità pubblica e non dell'art. 1182 c.c.
la Corte esclude la sua applicazione alle obbligazioni pecuniarie gravanti su un'Amministrazione dello Stato, perché prevale la disciplina speciale di contabilità pubblica
r.d. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 278, lett. d), 287 e 407
sono le disposizioni di contabilità generale dello Stato utilizzate per individuare il luogo del pagamento presso l'ufficio di tesoreria competente
r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
richiamato come fonte della disciplina in materia di contabilità di Stato applicabile ai pagamenti della P.A.
richiamato in tema di foro erariale, descritto come competenza generale e inderogabile sottratta alla disponibilità dell'amministrazione
artt. 6 e 7 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
richiamati quale disciplina generale del foro erariale, prevalente su ogni altra competenza anche inderogabile
Cass. 14 giugno 1995, n. 6692
richiamata come precedente conforme che esclude l'applicazione dell'art. 1182 c.c. alle amministrazioni dello Stato
Cass. ord. 2 agosto 2024, n. 21817
richiamata come precedente recente che ribadisce la competenza del giudice del luogo in cui ha sede la tesoreria tenuta al pagamento, salvo l'ipotesi di un'unica tesoreria di riferimento
Cass. ord. 8 novembre 2022, n. 32766
richiamata come precedente non incompatibile, perché riferito a un'amministrazione con unica tesoreria di riferimento a Roma
d.l. 21 giugno 2022, n. 73, artt. 27 e ss.
la Corte afferma che la nuova disciplina di ammodernamento delle procedure di incasso e pagamento della Tesoreria dello Stato non si applica ratione temporis al caso concreto
richiamato per affermare l'irrilevanza ratione temporis della disciplina sopravvenuta
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
richiamato per escludere, nel caso concreto, l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro da parte di un'Amministrazione dello Stato, la competenza territoriale non si determina secondo il criterio civilistico del domicilio del creditore previsto dall'art. 1182, comma 3, c.c., ma secondo le norme speciali di contabilità pubblica.
- Il forum destinatae solutionis, per i debiti pecuniari della P.A., coincide con il luogo in cui ha sede l'ufficio di tesoreria tenuto al pagamento, individuato in base alla disciplina di contabilità dello Stato.
- La disciplina del foro erariale ha natura generale e inderogabile e prevale su ogni altra competenza, anche se anch'essa inderogabile.
- Quando l'amministrazione convenuta disponga di più sezioni di tesoreria provinciale, la competenza si radica nel luogo della tesoreria competente per il pagamento al singolo creditore; solo l'eventuale unicità della tesoreria di riferimento può condurre a un diverso esito.
- La sopravvenienza di una nuova disciplina normativa sulle procedure di tesoreria non incide sui giudizi già pendenti se non è applicabile ratione temporis.
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