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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10374/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (promittente venditore)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di vendita del 10 novembre 1998 avente ad oggetto un fondo rustico, stipulato tra pif9 comproprietarie promittenti venditrici e due promissari acquirenti. Alla data fissata per il definitivo (31 ottobre 1999) l'atto non venne stipulato, e la promittente venditrice ricorrente agec in giudizio chiedendo il trasferimento ex art. 2932 c.c. I convenuti si dichiararono disponibili alla stipula e al pagamento del residuo prezzo, ma il Tribunale rigettf2 la domanda ritenendo che, trattandosi di bene promesso da tutti i comproprietari, l'azione non potesse essere proposta da uno solo di essi. In appello, proposto anche quale procuratrice di un'altra comproprietaria, la Corte d'Appello dichiarf2 il gravame improponibile per la presenza di un giudicato esterno: in un precedente giudizio promosso nel 2000 dagli stessi promissari acquirenti contro le promittenti venditrici per ottenere l'esecuzione in forma specifica del medesimo preliminare, il Tribunale di Palermo aveva rigettato la domanda con sentenza passata in giudicato. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la ricorrente deduceva violazione degli artt. 2932 e 2909 c.c. e dell'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che: a) la Corte territoriale aveva rilevato d'ufficio il giudicato esterno senza previa instaurazione del contraddittorio; b) la nuova domanda non era coperta dal giudicato perche9 fondata su causa petendi diversa, cioe8 sul fatto sopravvenuto del rifiuto ingiustificato dei promissari acquirenti di presentarsi dal notaio il 30 novembre 2009, nonostante convocazione formale; c) secondo la giurisprudenza, una domanda ex art. 2932 c.c. puf2 essere riproposta quando sopravvengano elementi rilevanti per l'adempimento, come il pagamento/offerta del prezzo o altri fatti giustificativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il rilievo sulla violazione del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c., osservando che il giudice, ove intenda porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, deve assegnare alle parti un termine per interloquire. Ha inoltre affermato che, nella specie, il precedente giudicato non precludeva la nuova azione, poiche9 il giudicato formatosi sul rigetto di una domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare non osta alla riproposizione della medesima domanda quando essa si fondi su un fatto nuovo e successivo rispetto al giudicato stesso, sempre che il contratto non sia stato risolto. Nel caso concreto, il precedente giudizio aveva stesso petitum e stesse parti, ma diversa causa petendi, basata sul successivo rifiuto dei promissari acquirenti di stipulare il definitivo davanti al notaio. La sentenza impugnata e8 stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione, che provvedere0 anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    L'azione di esecuzione in forma specifica del preliminare puf2 essere riproposta se intervengono fatti sopravvenuti rilevanti ai fini dell'adempimento, quando il contratto non sia stato risolto.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno vincola il giudice, ma solo entro i limiti del medesimo oggetto sostanziale; non copre una domanda fondata su causa petendi nuova e successiva rispetto alla decisione passata in giudicato.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Se il giudice intende decidere su una questione rilevata d'ufficio deve previamente provocare il contraddittorio delle parti, a pena di nullite0 della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma evocata quale parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • Cost. artt. 24 e 111

    Richiamati a supporto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno preclude la riproposizione della domanda solo quando permane identite0 sostanziale tra petitum e causa petendi; se la nuova azione si fonda su un fatto sopravvenuto, il giudicato non opera in modo automatico.
  • In tema di esecuzione in forma specifica del preliminare, il rigetto di una precedente domanda non impedisce la riproposizione dell'azione quando siano sopravvenuti elementi idonei a integrare o rendere attuale l'adempimento richiesto, sempre che il rapporto non sia stato estinto o risolto.
  • Il giudice puf2 rilevare d'ufficio l'esistenza di un giudicato esterno, ma deve rispettare il contraddittorio preventivo ex art. 101, comma 2, c.p.c., consentendo alle parti di interloquire sulla questione prima della decisione.
  • La valutazione dell'efficacia preclusiva del giudicato deve essere compiuta verificando con precisione l'identite0 delle parti, del petitum e della causa petendi, e non puf2 essere estesa oltre i limiti oggettivi della pronuncia passata in giudicato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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