Cassazione Civile, Ordinanza n. 30854/2024 del 02/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratrici)
La controversia
Tre lavoratrici socialmente utili avevano convenuto un comune, deducendo di essere state adibite in concreto a mansioni corrispondenti a posti in organico e svolte con modalità tipiche della subordinazione. Chiedevano, in via principale, la conversione del rapporto in tempo indeterminato; in subordine, il risarcimento del danno per abusiva reiterazione e/o per la mancata stabilizzazione, oltre alla regolarizzazione previdenziale e, secondo la Corte d'appello, anche il trattamento retributivo e la progressione economica del personale di ruolo per effetto della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Il comune ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello, deducendo con un unico motivo un viziato apparato motivazionale della decisione impugnata, qualificato come omessa/insufficiente motivazione e, in sostanza, critica del merito della ricostruzione compiuta dai giudici di merito. Prima del ricorso regolare, il comune aveva inviato una PEC priva di allegati e priva di indicazioni essenziali sul contenuto; solo successivamente aveva effettuato una notifica completa, ma oltre il termine di impugnazione. La Corte ha quindi esaminato sia il profilo preliminare della tempestività e validità della notifica, sia l'ammissibilità del motivo nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la prima notificazione telematica fosse inesistente, non meramente nulla, perché la PEC era priva non solo degli allegati ma anche di qualunque indicazione idonea a far comprendere al destinatario gli estremi essenziali dell'impugnazione; la successiva notificazione, l'unica valida, era stata eseguita oltre il termine di legge, senza possibilità di sanatoria, poiché le controparti si erano costituite solo dopo tale seconda notifica. In ogni caso, il ricorso è stato giudicato inammissibile anche nel merito perché formulato in modo promiscuo e diretto a censurare la sufficienza della motivazione e il merito della decisione, senza specifiche argomentazioni idonee a dimostrare una reale violazione di legge o un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante. Il ricorrente è stato condannato alle spese, al pagamento di una somma equitativa in favore delle controricorrenti e di una somma alla Cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
la notifica valida del ricorso, se unica, deve cadere entro il termine lungo di impugnazione; una notifica regolare eseguita oltre tale termine rende il gravame tardivo.
i motivi devono essere specifici; non è sufficiente una generica doglianza di omessa o insufficiente motivazione, né una critica meramente fattuale della sentenza.
in caso di decisione conforme alla proposta del consigliere delegato, trova applicazione il meccanismo sanzionatorio richiamato dalla norma.
la trattazione in camera di consiglio e la memoria non mutano l'esito di inammissibilità quando il vizio del ricorso è strutturale.
in caso di decisione conforme alla proposta, il soccombente può essere condannato al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
L. n. 183/2010, art. 32, comma 5
era stato utilizzato nei gradi di merito come criterio di quantificazione del danno da abusiva reiterazione, ma non è stato oggetto della decisione di legittimità se non come dato del giudizio precedente.
Accordo-Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999
invocata nel merito per ottenere parità di trattamento retributivo e previdenziale rispetto al personale di ruolo; la Corte di cassazione non entra nel merito per effetto dell'inammissibilità.
Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999
richiamata quale fonte di attuazione dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
normativa richiamata ai fini del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Una notificazione telematica del ricorso è inesistente, e non semplicemente nulla, quando la PEC trasmessa sia priva non solo degli allegati ma anche di ogni indicazione essenziale che consenta al destinatario di comprendere con certezza l'atto impugnatorio e la sua finalità.
- La nullità della notifica telematica può essere configurata solo se il messaggio, pur viziato, consente comunque di individuare gli elementi essenziali dell'impugnazione; in mancanza di tali elementi manca del tutto il processo notificatorio.
- La sanatoria della notificazione richiede che l'atto viziato sia comunque riconducibile al modello legale della notifica e che la parte intimata abbia avuto un effettivo contatto con un atto identificabile; non opera quando la notifica sia radicalmente inesistente.
- Nel ricorso per cassazione, la censura di motivazione è ammissibile solo per anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti; non è consentito dedurre la mera insufficienza della motivazione o trasformare il motivo in una critica al merito della decisione.
- Il motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c. deve indicare in modo specifico le norme violate e spiegare, con argomentazioni intelligibili, perché la decisione impugnata sarebbe in contrasto con esse; doglianze generiche o sovrapponibili a valutazioni di fatto sono inammissibili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 2 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30783/2024 del 02/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 2 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30784/2024 del 02/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 2 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30788/2024 del 02/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 2 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30807/2024 del 02/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 2 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30810/2024 del 02/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 2 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30813/2024 del 02/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →