Cassazione Penale, Sentenza n. 13717/2022 del 11/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano per quattro motivi: 1) insufficiente valutazione delle risultanze probatorie e critica della consulenza cinematica dell'accusa, non valutando adeguatamente le obiezioni del consulente della difesa; 2) contestazione della ricostruzione della velocità dell'imputato e della rilevanza delle dichiarazioni dei testi; 3) mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., per presunta concorso di colpa delle vittime (controllo dei danni del proprio veicolo e mancata segnalazione); 4) eccessività della pena e doglianza sulla dosimetria ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi meramente di fatto e quindi non sindacabili in sede di legittimità; ha confermato che la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la responsabilità dell'imputato sulla base di elementi oggettivi (assenza di patente, stato di ebbrezza con tasso 1,31 g/l, condotta di guida non idonea, ricostruzione delle testimonianze e consulenza tecnica), per cui Di Benedetto ha cagionato, per colpa, la morte di Sponsiello Chetra e lesioni a Cesare Andrea e Merazzi Andrea. Ha escluso l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, rilevando l'elevato grado di colpa dell'imputato e l'assenza di apporto causale significativo da parte delle vittime; ha ritenuto inammissibile anche il motivo relativo all'eccessività della pena, considerando motivata la decisione del giudice di merito (pregresso curriculum criminale, comportamento post-fatto, tentativo di incolpare il trasportato, mancanza di resipiscenza). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale)
Norma sostanziale applicata per affermare la responsabilità penale dell'imputato per omicidio stradale; la Corte ha ritenuto sussistenti i requisiti della colpa grave derivante da guida in stato di ebbrezza, senza patente e con velocità non adeguata.
Prevede una diminuzione di pena "fino alla metà" se l'evento non è esclusiva conseguenza dell'azione/omissione del colpevole; la Corte ha escluso l'attenuante perché le condotte delle vittime erano lecite e non causalmente determinanti rispetto all'evento, mentre la gravità della condotta dell'imputato ha avuto efficacia causale predominante.
Riferimento analogo in materia di lesioni personali stradali gravi/gravissime; citato per chiarire il parallelo interpretativo sull'attenuante del concorso di colpa della vittima.
Richiamate come disposizioni violate in concreto (guida senza patente, norme sulla velocità e comportamento di guida, guida in stato di ebbrezza): le violazioni costituiscono elementi oggettivi che documentano la colpa dell'imputato.
Principi relativi alla determinazione della pena e alle circostanze attenuanti/aggravanti; la Corte ha ritenuto la dosimetria della pena del giudice di merito sufficientemente motivata e non sindacabile in Cassazione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rivede i fatti e le valutazioni probatorie manifestamente riservate al giudice di merito: prospettazioni alternative dei fatti non sono sufficienti per riformare la decisione in sede di legittimità.
- Le dichiarazioni testimoniali e i riscontri tecnici (es. tasso alcolico, assenza di patente, accertamenti di polizia) costituiscono elementi oggettivi forti che, se coerenti, legittimano la condanna per reati stradali anche se esistono consulenze difensive contrapposte.
- L'attenuante prevista dall'art. 589-bis, comma 7, richiede che vi sia un apporto causale significativo e non esclusivo dell'imputato: la semplice condotta imprudente della vittima o omissioni formali (es. mancato uso del giubbotto) non bastano se la condotta dell'imputato è gravemente colposa.
- Le contestazioni sulla velocità e sulla dinamica vanno sostenute con elementi idonei a dimostrare l'illogicità o l'insufficienza della motivazione del giudice di merito; critiche generiche o argomentazioni alternative raramente sono accolte in Cassazione.
- Le valutazioni sulla misura della pena sono difficilmente sindacabili in Cassazione se il giudice di merito ha motivato congruamente la scelta, valutando il profilo personale dell'imputato, la gravità della condotta e l'eventuale assenza di segni di ravvedimento.
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