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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36839/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato estinta per prescrizione una delle condotte di appropriazione indebita aggravata e, per il resto, aveva confermato le statuizioni civili rideterminando la pena. Il ricorso articolava tre censure principali: 1) vizio in punto di dolo, ritenuto dalla difesa non correttamente escluso dai giudici di merito; la Corte di cassazione ha rilevato che si trattava di doglianza reiterativa e sostanzialmente volta a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio; 2) contestazione sulla ritualità della querela con riferimento alla cessione a terzi di un escavatore noleggiato dalla società parte civile, assumendo che la società fosse stata informata in epoca anteriore della dismissione del mezzo e dunque della interversio possessionis; la Corte ha reputato il motivo aspecifico perché la sentenza impugnata aveva chiarito che la comunicazione della vendita da parte del curatore fallimentare alla società era avvenuta solo in data 27 maggio 2019, e le allegazioni difensive non erano idonee a smentire tale dato con precisione; 3) deduzione della mancata assunzione di una prova decisiva, cioè una perizia estimativa sul valore dei beni, necessaria a supportare l'aggravante ex art. 61 n. 7 c.p.; la Corte ha però osservato che tale aggravante era stata ritenuta subvalente e dunque non aveva inciso sulla pena, sicché mancava un interesse concreto e attuale alla censura. La difesa ha infine contestato anche le statuizioni civili/provvisionale, ma la Corte ha ricordato che la concessione e quantificazione della provvisionale non è impugnabile con ricorso per cassazione perché ha natura discrezionale e meramente delibativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre condannato l'imputato alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute dalla parte civile Progetto Cervetti s.r.l. nel giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge. Resta ferma la decisione di merito, che aveva dichiarato estinta per prescrizione una delle condotte di appropriazione indebita aggravata e aveva confermato le statuizioni civili, rideterminando il trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 7 c.p.

    La deduzione sull'aggravante è stata ritenuta priva di interesse concreto e attuale, poiché la circostanza era stata considerata subvalente e quindi non aveva inciso sulla dosimetria della pena.

  • art. 646 c.p.

    Il procedimento riguardava una contestazione di appropriazione indebita aggravata relativa alla cessione/dismissione di un bene noleggiato.

  • art. 620 c.p.p.

    Non richiamato espressamente nel testo, ma la decisione conferma il limite del sindacato di legittimità, in particolare il divieto di trasformare il ricorso in una rivalutazione del merito probatorio.

  • Cassa delle ammende

    È stata disposta la condanna al pagamento della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che, sotto la veste del vizio motivazionale o dell'errore di diritto, mirino in realtà a una nuova valutazione delle prove già scrutinata in modo congruo e logicamente coerente dal giudice di merito.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse quando la censura investe una circostanza o una prova che non ha inciso sulla decisione finale, ad esempio perché l'aggravante contestata è stata ritenuta subvalente e non ha influito sulla pena.
  • La doglianza sulla ritualità della querela o su presupposti fattuali che escluderebbero la consumazione del reato deve confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata; allegazioni generiche o parziali non sono idonee a scalfire l'accertamento di merito.
  • La statuizione penale relativa alla concessione e alla quantificazione della provvisionale in favore della parte civile non è di regola impugnabile con ricorso per cassazione, in quanto espressione di valutazione discrezionale, meramente delibativa e non definitivamente irretrattabile.

Come è indicizzato

MaterieAppropriazione indebitaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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