Cassazione Penale, Sentenza n. 08318/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di Lecce che ha confermato la custodia in carcere per XXXXXXXXXXXXX per il reato di tentato omicidio. Il difensore aveva articolato due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56 e 575 c.p., sostenendo che la ricostruzione si fondava solo su un filmato parziale e non considerava il contesto antecedente (presunto sequestro del fratello disabile e provocazione), la natura dello strumento usato (attrezzo di lavoro e non coltello) e la modesta entità delle lesioni, tali da essere compatibili con l'intento di offendere/sfregiare e non di uccidere; (2) violazione di legge e vizio di motivazione sul profilo delle esigenze cautelari, contestando la valutazione della pericolosità e della recidiva (si eccepivano precedenti diversi e non per lesioni) e ritenendo che misure meno afflittive e dispositivi di controllo tecnologico sarebbero stati adeguati.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato. La Corte ha ritenuto legittima la motivazione del Tribunale di Lecce, affermando che in sede di riesame non è possibile svolgere nuova istruttoria e che il giudice del riesame decide sulla base degli atti prodotti. La Corte ha confermato che la gravità indiziaria è fondata sulle immagini, sulla consulenza medico-legale (ferita di circa 17 cm, sede prossima a carotide e giugulare, idoneità del mezzo) e sulle modalità della condotta (inseguimento, continuazione dell'aggressione, spinta a terzi), elementi dai quali si desumeva il dolo diretto e la potenzialità letale dell'azione. Quanto alle esigenze cautelari, è stata ritenuta congrua la valutazione del pericolo di recidiva alla luce della personalità dell'indagato e di precedenti e condanne pendenti per reati analoghi; la Corte ha escluso la rilevanza delle argomentazioni difensive come tali da neutralizzare la scelta della custodia carceraria. Il ricorrente è inoltre stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione invocati (violazione di legge e vizio di motivazione/insufficienza della motivazione); la Corte utilizza tali parametri per verificare la legittimità formale e logica del provvedimento impugnato, senza riadottare un nuovo esame istruttorio
Disciplina il tentativo: il giudizio di idoneità degli atti si fonda su una prognosi ex ante circa la capacità dell'azione di cagionare l'evento; pertanto l'assenza dell'esito non esclude il tentativo se, ex ante, l'azione era idonea
Norma sulla fattispecie dell'omicidio (richiamata per prospettare il tentato omicidio): rileva nella distinzione tra lesioni e tentato omicidio la sede della lesione, l'idoneità del mezzo e le modalità dell'azione come elementi per ricavare il dolo omicida
Massime di principio
- In sede di riesame cautelare il giudice non può compiere nuove indagini: la decisione deve basarsi sugli atti già raccolti e su quelli eventualmente depositati dalle parti nel corso dell'udienza; le richieste di escussione di nuovi testimoni non vincolano il giudice del riesame
- La qualificazione di tentato omicidio può essere fondata sulla combinazione di elementi oggettivi (sede della ferita, idoneità dell'arma o dello strumento, gravità e direzione della lesione) e sulle modalità della condotta (inseguimento, reiterazione dell'azione), anche se l'evento morte non si è verificato: la valutazione è prognostica rispetto alla situazione apprezzabile dall'agente al momento dell'azione
- La non grave entità dell'effetto (assenza di pericolo di vita concreto) non esclude di per sé il tentativo: conta la prevedibile idoneità dell'azione a produrre l'evento, non l'esito effettivo
- Le esigenze cautelari (pericolo di recidiva, pericolo di inquinamento probatorio, esigenze di prevenzione) possono essere adeguatamente motivate anche con riferimento alla personalità dell'indagato e a precedenti o condanne pendenti per reati della stessa indole; tali valutazioni, purché logicamente motivate, sono rimesse al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per vizi logico-argomentativi
- La scelta della misura cautelare più afflittiva (custodia in carcere) richiede una motivazione minima e logicamente congrua che spieghi l'inidoneità di misure meno afflittive alla luce della condotta dell'indagato e della sua propensione all'autolimitazione; contestazioni generiche non sono sufficienti a rovesciare tale valutazione
- Se la misura cautelare viene in seguito alleggerita (es. custodia sostituita con arresti domiciliari), il sindacato in sede di legittimità può essere limitato al profilo delle esigenze cautelari e ai vizi argomentativi che ne minino la minima coerenza logica
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