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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03653/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Cipollini impugnava la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma del giudice di primo grado, aveva riqualificato il primo capo di imputazione e rideterminato la pena complessiva. Il ricorso contestava: (1) l'errata determinazione del trattamento sanzionatorio per avere la Corte indicato la pena base nel minimo edittale di 2 anni per il reato di cui al capo b), mentre ratione temporis il minimo previsto alla data del 29 dicembre 2016 era di 1 anno e 6 mesi; (2) la mancata e contraddittoria motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti del processo e quelli di una sentenza irrevocabile n. 7492/2021.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la Corte di appello avesse erroneamente indicato la misura della pena base senza tener conto della disciplina vigente alla data del fatto (29.12.2016). Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla pena e l'ha rideterminata: pena base per il reato del capo b) pari al minimo edittale di 1 anno e 6 mesi, aumentata di 6 mesi per il capo a) (aumento ex art. 81 cod. pen.), per giungere a 2 anni; ridotta per il rito abbreviato di un terzo, con pena finale di 1 anno e 4 mesi di reclusione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile o manifestamente infondato: la Corte di appello aveva adeguatamente motivato il mancato riconoscimento della continuazione richiamando la diversità delle società, delle condotte e l'assenza di un unitario disegno criminoso.

Norme richiamate

  • art. 217, comma 2, L.F.

    La Corte ha riqualificato il primo capo di imputazione in base a questa disposizione; la norma è stata applicata nella ricostruzione del fatto per definire la corretta fattispecie penale.

  • art. 223, comma 1 in relazione all'art. 216, comma 1, n.1, L.F.

    Riferimento alla imputazione originaria poi riqualificata; la Corte ha confrontato le fattispecie per valutare il trattamento sanzionatorio complessivo.

  • art. 5, d.lgs. n. 74/2000

    la Corte aveva indicato quale pena base quella pari al minimo edittale di anni due di reclusione

    La norma incriminatrice del secondo capo è stata ritenuta concreta più grave e presa quale base per il calcolo della pena; la Corte di Cassazione ha però rilevato che il minimo da applicare deve essere quello vigente alla data del fatto.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma richiamata per l'aumento della pena in caso di concorso di reati o per la quantificazione dell'aumento ritenuto congruo dalla Corte di merito; la Cassazione ha confermato l'aumento di mesi sei già ritenuto congruo e lo ha applicato al nuovo minimo

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso alla Corte di Cassazione: lett. b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale (usata per il primo motivo), lett. e) motivazione contraddittoria o mancata (usata per il secondo motivo).

  • art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137/2020

    Richiamato nelle conclusioni del Procuratore Generale ai fini dell'inderogabile posizione sull'annullamento della sentenza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio; usato come riferimento procedurale nelle conclusioni del PG.

Massime di principio

  • La pena da applicare va determinata sulla base della disciplina penale vigente alla data del fatto (razionetemporis): errori nel richiamo del minimo edittale comportano annullamento o rideterminazione della pena.
  • In caso di più reati, l'aumento ex art. 81 cod. pen. va calcolato sulla pena base correttamente individuata e può essere confermato o rideterminato dalla Cassazione quando il calcolo meriti correzione.
  • Per il riconoscimento del vincolo della continuazione è necessario un esame concreto e motivato di tempi, modalità e elementi che possano far emergere un 'disegno criminoso' unitario; affermazioni generiche o non confrontate con la motivazione non sono sufficienti.
  • La mera ripetizione di condotte similari o l'appartenenza soggettiva del medesimo autore non sostituiscono la prova di un'unità di ideazione necessaria per la continuazione; il giudice deve valutare indici come vicinanza cronologica, omogeneità delle modalità e dei beni tutelati.
  • La Corte di Cassazione corregge errori di diritto relativi alla quantificazione della pena, ma lascia al giudice di merito la valutazione degli elementi di fatto quando la motivazione risulti adeguata e conforme ai criteri giurisprudenziali.
  • Le questioni difensive vaghe o non riferite in modo puntuale alla motivazione rendono il motivo inammissibile per genericità; chi impugna deve contestare specificamente le ragioni espresse dal giudice.

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