Cassazione Penale, Sentenza n. 49352/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia del 03/05/2023 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta il 14/04/2023 per il reato di tentato omicidio aggravato nei confronti di Bruno Villa, in relazione ai fatti del 31/03/2023. Il ricorrente censurava la mancanza di un percorso argomentativo esaustivo e la non configurabilità del tentato omicidio, sostenendo che l'accoltellamento fosse avvenuto accidentalmente al culmine di un diverbio occasionale e che gli elementi raccolti (dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni) non dimostrassero l'univocità della volontà omicida né l'idoneità dell'azione a cagionare la morte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la decisione applicando i criteri previsti, valorizzando le dichiarazioni della persona offesa e dei testi oculari, la dinamica dell'aggressione (colpo all'addome, a distanza ravvicinata, con fendente violento, giubbotto squarciato di circa 15 cm) e la disponibilità e l'uso intenzionale del coltello. La Corte ha condiviso la valutazione circa l'idoneità ex ante dell'atto a provocare la morte e l'univocità della volontà dell'agente, nonché la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolosità e rischio di reiterazione). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; è disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
richiamato quale norma che disciplina la richiesta di riesame
La richiesta di riesame è un mezzo atipico che richiede al giudice del riesame di confrontarsi col compendio indiziario secondo i parametri di valutazione degli indizi
parametri di motivazione per le misure cautelari
Il giudice del riesame deve motivare la decisione conformandosi ai requisiti formali e sostanziali indicati dalla norma nella valutazione degli indizi
richiamato come modello processuale
Il modello di motivazione richiesto per le pronunce cautelari si ispira a questo articolo, adattato al contesto indiziario
disciplinante il tentativo
L'idoneità degli atti a realizzare il reato tentato deve essere valutata ex ante, tenendo conto delle circostanze e delle modalità dell'azione per ricostruire la volontà dell'agente
prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Ha consentito la condanna del ricorrente al versamento di una somma (euro 3.000) per inammissibilità del ricorso
art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.
trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario
Imposta l'obbligo di comunicare la decisione al direttore dell'istituto dove è ristretto il ricorrente
Giurisprudenza (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino; Sez. U., n. 11 del 08/07/1994, Buffa; Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, Resa; altre pronunce citate)
diverse massime della Corte di cassazione richiamate nel testo
Ribadiscono i principi secondo cui il controllo di legittimità sulla motivazione delle misure cautelari deve verificare che il giudice di merito abbia adeguatamente spiegato le ragioni della valutazione degli indizi e che l'idoneità dell'azione vada valutata ex ante per ricostruire la direzione teleologica della volontà dell'agente
Massime di principio
- Per configurare il reato di tentato omicidio la valutazione dell'idoneità dell'azione deve essere ex ante: va considerata la natura dell'arma, la parte del corpo colpita, la distanza e la violenza del colpo, e il contesto circostanziale per inferire la possibilità di causare la morte
- La univocità degli atti (che manifesti senza ambiguità la volontà omicida) si desume dalla dinamica concreta della condotta, dagli atti esecutivi e, se presenti, dagli atti preparatori e dalle modalità di approvvigionamento dell'arma
- Le dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni raccolte nell'immediatezza rappresentano elementi indiziari rilevanti e possono fondare la misura cautelare se congruamente valutate e motivate dal giudice
- Il giudice del riesame deve motivare la conferma o la revoca della misura secondo i parametri dell'art. 292 c.p.p.; la Corte di cassazione verifica che la motivazione dia conto adeguato delle ragioni in cui si fonda la ricostruzione indiziaria
- Le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, pericolosità sociale, rischio di reiterazione) devono essere provate dal giudice del merito e adeguatamente argomentate; la gravità e violenza del fatto sono fattori rilevanti per valutare il rischio di reiterazione
- Un ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari può essere dichiarato inammissibile se fondato su doglianze manifestamente infondate dovute a una errata valutazione degli elementi probatori già adeguatamente motivata dal giudice di merito
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