Cassazione Penale, Sentenza n. 15156/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, mediante ricorso per cassazione, dell'ordinanza del Tribunale di Roma del 17/10/2023 che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta da Cuscusa avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Roma il 14/09/2023. Il ricorrente deduceva: (i) omessa motivazione sulla titolarità ad impugnare, basata sulla sua "residenza" e sulle esigenze socio-sanitarie connesse a tale residenza; (ii) omessa motivazione sul periculum in mora derivante dal sequestro e dalla prosecuzione dell'occupazione dell'immobile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto irrilevante la dichiarazione del difensore di adesione ad astensione collettiva in un procedimento trattato per contraddittorio scritto. Sul merito dell'ammissibilità, la Corte ha confermato il principio secondo cui, pur essendo l'indagato astrattamente legittimato a proporre il riesame ai sensi dell'art. 322 c.p.p., l'impugnazione è ammissibile solo se l'impugnante dimostra un interesse concreto e attuale all'impugnazione, inteso come una relazione con la cosa idonea a giustificare la restituzione (effetto essenziale dell'azione di riesame). Nel caso concreto il Tribunale aveva ritenuto che Cuscusa fosse occupante abusivo e quindi privo di titolo alla restituzione dell'immobile: da ciò la carenza dell'interesse concreto e l'inammissibilità del ricorso. La Corte ha inoltre valutato il requisito del periculum in mora ricollegandolo al protrarsi dell'occupazione indebita e alla sottrazione dell'immobile alla destinazione d'uso pubblicistica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Attribuisce in astratto legittimazione a proporre il riesame all'imputato/indagato, alla persona cui sono state sequestrate le cose e a chi avrebbe diritto alla loro restituzione; la Corte chiarisce che tale legittimazione richiede, ai fini di ammissibilità, la prova di un interesse concreto e attuale collegato alla restituzione.
Norma collegata alla disciplina del riesame dei sequestri: richiamata come parte del quadro normativo delle impugnazioni delle misure cautelari reali.
art. 568 cod. proc. pen., comma 4
Richiama il principio generale sulle impugnazioni: l'impugnazione è soggetta a verifica di ammissibilità basata sull'esistenza di un interesse concreto all'impugnazione.
art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. a)
Norma sulle impugnazioni che contribuisce al quadro che esige un interesse concreto per dichiarare ammissibile il gravame.
art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. d)
Indica l'onere di allegazione a carico di chi impugna; la Corte rileva che chi propone il riesame deve dedurre i fatti e le ragioni a sostegno della relazione con la cosa sequestrata.
Articoli del codice penale che individuano i reati per i quali l'indagato è sottoposto ad indagine e rispetto ai quali è stato disposto il sequestro preventivo; servono a contestualizzare il procedimento penale sottostante.
Prevede la condanna alle spese e, se del caso, alla somma dovuta alla cassa delle ammende: applicata dalla Corte per quantificare la sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
Norme relative alla disciplina della trattazione orale in Cassazione nell'ambito della disciplina emergenziale e alla possibilità di trattare per contraddittorio scritto; richiamate per spiegare il procedimento di trattazione del ricorso.
Massime di principio
- Astratta legittimazione a impugnare il sequestro (art. 322 c.p.p.) non equivale a interesse concreto: l'impugnante deve dimostrare un rapporto con la cosa che giustifichi la restituzione.
- Chi occupa abusivamente un immobile, pur potendo essere formalmente indagato e quindi astrattamente legittimato, è privo dell'interesse all'impugnazione se non ha titolo alla restituzione; in tali casi il ricorso è inammissibile.
- L'onere probatorio è a carico dell'impugnante: bisogna dedurre e documentare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che dimostrino la relazione con il bene sequestrato (es. titolo di proprietà, contratto, diritto reale, autorizzazione d'uso).
- La mera allegazione di "residenza" o di necessità socio-sanitarie non è sufficiente a provare il diritto alla restituzione se manca un titolo giuridico sul bene.
- Il periculum in mora in caso di misure reali può essere valutato anche in relazione al protrarsi dell'occupazione indebita e alla sottrazione del bene alla sua destinazione pubblica; tuttavia la valutazione del periculum non sopperisce alla carenza dell'interesse all'impugnazione.
- In procedimenti trattati per contraddittorio scritto, dichiarazioni di astensione del difensore non rilevano come motivo per ottenere rinvio o sospensione: il difensore non ha diritto automatico a partecipare all'udienza camerale in tali casi.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e, in casi significativi, a somme a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
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