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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29835/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Bari, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva escluso la recidiva, riconosciuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate e rideterminato in diminuzione la pena inflitta a ciascun imputato. Entrambi i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con motivi sostanzialmente sovrapponibili. Il primo motivo censurava il giudizio di bilanciamento delle circostanze, deducendo una motivazione illogica e non confrontata con i motivi di appello relativi al risarcimento del danno e al comportamento processuale. Il secondo motivo denunciava la totale mancanza di motivazione sulla quantificazione dell’aumento di pena per la continuazione, ritenuto superiore al minimo e tale da non consentire di verificare la proporzione tra le pene inflitte per i diversi reati. La difesa di uno dei ricorrenti ha inoltre depositato memoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse adeguata quanto al giudizio di bilanciamento: il giudice di merito aveva valorizzato il comportamento processuale ai fini della prevalenza delle attenuanti generiche, ma aveva anche logicamente escluso la loro massima estensione in ragione della gravità della condotta, profilo non specificamente censurato in appello e quindi non bisognoso di ulteriore motivazione. Quanto al secondo motivo, la Cassazione ha osservato che gli aumenti per i reati in continuazione erano stati contenuti (sei mesi per ciascun reato satellite) e che la riduzione complessiva di pena era stata significativa; alla luce del principio delle Sezioni Unite sul grado di motivazione commisurato all’entità degli aumenti, la censura era generica e non specificamente diretta a dimostrare violazione dei limiti dell’art. 81 c.p. o un surrettizio cumulo materiale. Ai ricorrenti sono state quindi poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato per affermare che gli aumenti di pena per i reati in continuazione devono rispettare i limiti legali e il rapporto di proporzione tra i singoli illeciti, senza trasformarsi in un cumulo materiale surrettizio.

  • art. 62-bis c.p.

    implicitamente rilevante per il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche, la cui massima estensione può essere negata in ragione della gravità della condotta.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di bilanciamento tra circostanze, la motivazione del giudice di merito è sufficiente se espone in modo логico le ragioni per cui le attenuanti sono ritenute prevalenti o equivalenti, senza necessità di confrontarsi con ogni singolo argomento difensivo, quando il tema decisivo non sia stato specificamente devoluto al giudice di impugnazione.
  • La mera valorizzazione di elementi favorevoli alla persona imputata, come il comportamento processuale, non impone necessariamente il riconoscimento della massima riduzione per le attenuanti generiche, se il giudice spiega che la gravità del fatto ne sconsiglia l’applicazione nella misura massima.
  • In tema di continuazione, il dovere di motivazione sugli aumenti di pena è proporzionato all’entità degli aumenti stessi: per incrementi modesti è sufficiente una motivazione essenziale, purché consenta di verificare il rispetto dell’art. 81 c.p. e l’assenza di un cumulo materiale mascherato.
  • Una censura sul trattamento sanzionatorio per continuazione deve essere specifica e indicare in concreto in che modo l’aumento sarebbe sproporzionato o illegittimo; una doglianza generica sull’"eccessività" dell’aumento non è idonea a fondare il vizio di motivazione in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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