Cassazione Penale, Ordinanza n. 26965/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda due imputati giudicati responsabili, in primo grado e poi in appello, del reato di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento. La Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata del 29 aprile 2024, rideterminando soltanto il trattamento sanzionatorio nei confronti di uno degli imputati. Nel ricorso per cassazione, il primo imputato ha dedotto vizi di motivazione, sostenendo di essersi limitato a digitare i codici delle carte di credito su richiesta dell'altro imputato, senza sapere che quest'ultimo non fosse il legittimo titolare delle carte. Il secondo imputato ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenendo non ostativi i parametri valorizzati dalla Corte territoriale; ha inoltre contestato l'applicazione della recidiva aggravata ex art. 99 c.p., assumendo insussistenti i presupposti per tale circostanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure fossero meramente riproduttive di questioni già esaminate e disattese nei giudizi di merito, senza una specifica critica della motivazione impugnata. Quanto al primo ricorrente, ha osservato che le doglianze si limitavano a contrapporre una diversa lettura difensiva a quella già respinta dai giudici di merito, le cui valutazioni erano basate su precisi dati fattuali e non presentavano vizi logici o giuridici. Quanto al secondo ricorrente, ha ritenuto congrua e conforme a diritto la motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto, fondata sulla gravità del danno patrimoniale, sul numero delle transazioni e sull'esclusione dell'occasionalità della condotta; ha inoltre ritenuto adeguatamente motivata la valutazione sulla pericolosità sociale dell'imputato e, conseguentemente, sulla recidiva. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È il reato oggetto di contestazione e di conferma di responsabilità nei giudizi di merito.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Invocato dai ricorrenti come parametro del vizio di violazione di legge.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Invocato dai ricorrenti come parametro del vizio di motivazione.
La Corte richiama il diniego della non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo correttamente valorizzati gravità del danno, numero delle transazioni ed esclusione dell'occasionalità della condotta.
La Corte conferma la valutazione di merito sulla recidiva, ritenendo motivata la sussistenza di elementi indicativi di maggiore pericolosità sociale.
È richiamato per affermare l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, oltre che per manifesta infondatezza.
È richiamato per affermare che i motivi di ricorso devono contenere una specifica critica argomentata della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e respinte nei giudizi di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo di ricorso richiede una critica argomentata alla decisione impugnata; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura dei fatti o una mera tesi difensiva.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la motivazione di merito valorizzi elementi come la gravità del danno, il numero delle condotte o delle transazioni e l'assenza di occasionalità del fatto.
- La valutazione sulla recidiva è sorretta quando il giudice di merito indichi elementi concreti da cui desumere una maggiore e non occasionale pericolosità sociale dell'imputato.
- In sede di legittimità non può ottenersi una nuova rivalutazione del materiale fattuale se la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione logica, congrua e giuridicamente corretta.
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