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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46074/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva riconosciuto la responsabilità del ricorrente per due distinti episodi di estorsione tentata (capo 7: Di Fraia; capo 8: Zaccariello), aggravati dal metodo mafioso e dalla circostanza delle più persone riunite. Il ricorrente deduceva, in sintesi: travisamento e equivocità delle conversazioni intercettate (soprattutto sul capo 7), contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della Corte di appello, contrasto tra il contenuto delle intercettazioni e le dichiarazioni delle persone offese e di altri testi che escludevano il suo coinvolgimento, erronea applicazione delle aggravanti (più persone riunite; metodo mafioso), rifiuto delle attenuanti (partecipazione minima, generiche) e valutazione sproporzionata della continuazione e degli effetti della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili le censure relative al capo 8 (responsabilità confermata in appello): ha ritenuto fondata la valutazione del giudice di merito circa la pregnanza delle intercettazioni, la riconducibilità del ruolo di mandante al Buompane, la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite e dell'aggravante per metodo/finalità mafiose, nonché la legittimità della valutazione negativa sulle attenuanti. Invece ha accolto il ricorso con riferimento al capo 7 (Di Fraia): ha ritenuto che la Corte di appello abbia travisato il contenuto delle intercettazioni e che non sussistano elementi ulteriori a sostegno della condanna; di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 7 e ha confermato il proscioglimento pronunciato in primo grado per quel fatto (non aver commesso il fatto). Per effetto, è stato eliminato il segmento di pena (6 mesi di reclusione e euro 500 di multa) calcolato in continuazione per il capo 7. Rimane confermata e eseguibile la condanna per il capo 8 con pena base di 5 anni di reclusione e euro 3.500 di multa.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.

    Individua i vizi impugnabili in cassazione (inosservanza/erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione); la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione (solo mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà rilevanti).

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la riassunzione dei motivi in cassazione agli argomenti dedotti in sede di gravame; richiamato per definire l'ammissibilità delle censure.

  • art. 628, terzo comma, n. 1 (terza ipotesi) e art. 629, comma 2, cod. pen.

    Normano la circostanza aggravante nel reato di estorsione con riferimento alle più persone riunite; la Corte interpreta tale aggravante come di natura oggettiva e applicabile anche ai mandanti non presenti se erano a conoscenza (o colpevolmente ignoravano) della compresenza.

  • art. 117 cod. pen.

    Richiamato per spiegare la differenza tra circostanze soggettive e oggettive e la comunicabilità delle ultime ai correi; la Corte sottolinea che l'aggravante oggettiva si comunica.

  • art. 620, comma 1, lett. i), cod. proc. pen.

    Consente l'annullamento senza rinvio quando la sentenza impugnata è affetta da vizio che non richiede ulteriori accertamenti di fatto; applicata per annullare la condanna sul capo 7 senza rinvio.

  • art. 621, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen.

    Stabilisce gli effetti dell'annullamento sulla parte di pena; utilizzato per eliminare il segmento di pena aggiunto in continuazione relativo al capo 7.

Massime di principio

  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato: la Corte di Cassazione interviene quando la motivazione è assente, manifestamente illogica o contraddittoria, o quando vi è un travisamento evidente di elementi probatori; semplici divergenze nella valutazione della prova non sono sindacabili.
  • Le intercettazioni possono costituire prova decisiva se la loro lettura è chiara e coerente con il quadro probatorio; tuttavia, se il testo è equivoco o contraddetto da altre prove rilevanti, la Cassazione può annullare la valutazione del giudice di merito per travisamento.
  • L'aggravante della 'più persone riunite' nel reato di estorsione ha natura oggettiva e può operare anche verso i mandanti non presenti, quando erano a conoscenza (o colpevolmente ignoravano) della compresenza; non è necessario che la minaccia sia stata percepita da tutti i presenti in modo soggettivo.
  • L'aggravante per metodo/finalità mafiose è considerata di natura oggettiva e, se il metodo utilizzato richiama il potere intimidatorio di un sodalizio radicato nel territorio, i suoi effetti si propagano a tutti i partecipi che ne hanno fatto parte, anche se in ruoli diversi.
  • Motivi di impugnazione generici o aspecifici possono essere dichiarati inammissibili in appello e la loro trattazione lacunosa non è sindacabile in cassazione quando la genericità produce la inammissibilità; pertanto è essenziale formulare censure precise e ben fondate.
  • La posizione di mandante e il ruolo apicale rendono difficoltoso ottenere il riconoscimento di attenuanti (partecipazione minima o generiche); la valutazione della posizione personale e della storia criminale del ricorrente influisce notevolmente sull'accoglimento delle attenuanti.
  • Se la Corte di merito riforma la decisione di primo grado sulla base di una diversa lettura di prove scritte/intercettive, il ricorrente deve indicare con precisione le parti contestate (trascrizioni, topografia del materiale) per rendere ammissibile il motivo di cassazione per travisamento.

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