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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26105/2021 del 27/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un avviso di irrogazione di sanzione per mancato pagamento del CUT dovuto in relazione a una controversia instaurata dalla contribuente. Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della CTR Toscana che aveva rigettato l'appello contro la decisione della CTP di Firenze. In sede di legittimità, però, la ricorrente non ha depositato il ricorso nei termini previsti dall'art. 369 c.p.c. Il Ministero ha comunque depositato controricorso, portando a conoscenza della Corte i dati salienti del ricorso. La parte ricorrente, non costituita, non ha quindi assolto all'onere di deposito del ricorso.

La decisione

La Corte ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito del ricorso stesso entro il termine di legge, nonostante la parte intimata avesse reso conoscibili alla Corte i contenuti essenziali dell'impugnazione mediante controricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio in favore del Ministero, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e spese generali. La Corte ha altresì escluso i presupposti per l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in ragione del mancato deposito del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    il mancato deposito del ricorso entro i termini prescritti comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo perché il mancato deposito del ricorso non consente di ravvisarne i presupposti

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il deposito del ricorso nel termine di legge costituisce onere processuale essenziale: la sua omissione determina l'improcedibilità dell'impugnazione.
  • L'improcedibilità per mancato deposito del ricorso può essere dichiarata d'ufficio anche quando la parte intimata, con il controricorso, abbia comunque portato a conoscenza della Corte i contenuti del ricorso.
  • La mancata osservanza dell'onere di deposito comporta la soccombenza della parte ricorrente sulle spese di lite.
  • L'applicazione dell'ulteriore contributo unificato presuppone che ne risultino integrati i relativi presupposti processuali, che non sono ravvisabili quando il ricorso non è stato depositato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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