Cassazione Penale, Sentenza n. 31821/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del 14/03/2024 che aveva respinto la richiesta di revoca e/o sospensione dell'ordine di demolizione n.56/2012 R.E.D. a seguito di sentenza di condanna passata in giudicato (02/10/2008, irrevocabile 12/05/2012). Sollevava tre censure: (1) il Comune di Angri avrebbe rigettato la domanda di permesso a costruire in sanatoria per carenze formali senza un'istruttoria effettiva, per cui il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto ordinare accertamenti tecnici o verifiche sulla sanabilità delle opere; (2) l'esecuzione andrebbe sospesa perché pendeva un altro procedimento penale per opere sullo stesso immobile, definito con sentenza di prescrizione, e l'abbattimento potrebbe arrecare danni a opere non interessate dall'ordine senza una valutazione tecnica statica; (3) violazione del principio di affidamento: l'ingiunzione demolitoria, essendo una sanzione amministrativa emessa a distanza di anni, richiedeva motivazione adeguata sull'attualità dell'interesse pubblico alla demolizione e non poteva essere automaticamente eseguita a scapito di posizioni consolidate del privato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e i tre motivi manifestamente infondati. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto legittimo l'operato del giudice dell'esecuzione: non è suo compito svolgere d'ufficio accertamenti tecnici sulla sanabilità e l'onere di provare la sussistenza del presupposto della domanda di sanatoria grava sulla parte interessata; inoltre la sentenza di condanna riguardava reati urbanistici e violazioni antisismiche che ostano alla sanatoria, richiedendo la doppia conformità prevista dall'art.36 DPR 380/2001. Sul secondo motivo è stato affermato che un ordine di demolizione irrevocabile resta eseguibile anche se altri ordini relativi a ulteriori opere sono caducati per prescrizione: l'ordine si riferisce alle opere contestate nella specifica sentenza e l'esecuzione deve mirare alla restitutio in integrum dell'area, includendo opere accessorie e superfetazioni. Sul terzo motivo la Corte ha confermato il principio consolidato che l'ordine demolitorio ha natura di sanzione amministrativa reale, non soggetta a prescrizione, e il decorso del tempo non integra un affidamento opponibile se dovuto all'inerzia del condannato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende (art.616 c.p.p.).
Norme richiamate
Riferimento alle ragioni di inammissibilità e ai vizi di motivazione che la ricorrente invocava; la Corte giudica i motivi manifestamente infondati alla luce delle norme e della giurisprudenza
Reato edilizio contestato nella sentenza di condanna; la presenza di violazioni urbanistiche e antisismiche ostacola la concessione della sanatoria
Sanatoria utile a estinguere il reato richiede la doppia conformità delle opere (al momento della realizzazione e al momento della domanda), requisito che nella fattispecie non ricorre
d.P.R. n. 380/2001, art. 31, comma 9
Prevede l'ordine di demolizione in sede penale; l'ordine relativo a una sentenza irrevocabile è eseguibile e riguarda il manufatto nel suo complesso, comprese opere accessorie e superfetazioni
Base normativa per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione della somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non è tenuto a svolgere d'ufficio accertamenti tecnici finalizzati a verificare la sanabilità di opere: l'onere probatorio sulla sanatoria grava sulla parte che la invoca
- La sanatoria idonea a estinguere il reato urbanistico richiede la doppia conformità prevista dall'art.36 DPR 380/2001; violazioni antisismiche e urbanistiche persistenti precludono la sanatoria
- Un ordine di demolizione pronunziato in una sentenza penale irrevocabile resta eseguibile anche se altri ordini relativi allo stesso immobile vengono revocati per prescrizione: l'ordine si riferisce alle opere contestate nella specifica sentenza e deve garantire la restitutio in integrum
- L'ordine di demolizione ha natura di sanzione amministrativa reale e non è soggetto a prescrizione; il mero decorso del tempo non legittima un affidamento opponibile se la causa è l'inerzia del soggetto condannato
- In casi di più procedimenti o ordini relativi al medesimo immobile, la parte interessata deve dimostrare, con idonea prova tecnica, che l'esecuzione danneggerebbe opere non abusive o non ricomprese nell'ordine demolitorio
- Per ottenere la sospensione o revoca dell'ordine demolitorio è necessario produrre elementi probatori concreti (perizia, documentazione amministrativa positiva, accertamenti tecnici) che giustifichino l'intervento del giudice dell'esecuzione
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