Sentenza del 02/09/2024 n. 23494 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava 38 avvisi di liquidazione dell’imposta di registro relativi a rogiti di costituzione di servitù su terreni agricoli. L’Agenzia aveva richiesto la maggiore imposta applicando l’aliquota del 15%, anziché quella dell’8% autoliquidata dalla società. Dopo che la Commissione tributaria provinciale di Campobasso aveva accolto la posizione della società e la Commissione tributaria regionale del Molise aveva respinto l’appello dell’Agenzia, quest’ultima ha proposto ricorso per Cassazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986. Sosteneva che, essendo i fondi serventi terreni agricoli, la costituzione delle servitù dovesse essere tassata al 15%.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l’aliquota del 15% riguarda il trasferimento di terreni agricoli a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli qualificati, mentre la costituzione di una servitù è un atto costitutivo di un diritto reale di godimento, soggetto all’aliquota dell’8%. La servitù non trasferisce al titolare diritti o facoltà del proprietario del fondo servente: ne comprime il diritto di proprietà a vantaggio del fondo dominante. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata quindi confermata. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 1.800 euro per competenze, oltre accessori, e 200 euro per spese vive.
Norme richiamate
Art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Il termine trasferimento contenuto nell'art. 1, della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, è stato adoperato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come la servitù, la quale non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente ma (ndr. una mera) compressione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo (dominante).
La distinzione tra trasferimento e costituzione dipende dalla natura giuridica dell’atto, non dalla natura agricola del terreno. La costituzione di una servitù non ricade nella previsione del 15% relativa al trasferimento di terreni agricoli; si applica quindi l’aliquota dell’8% prevista per gli atti costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento.
ai sensi dell'art. 1027 cod. civ. la servitù prediale, che costituisce un diritto reale di godimento, consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente ad un diverso proprietario;
La servitù è un peso imposto sul fondo servente per l’utilità oggettiva del fondo dominante. Questa struttura spiega perché la sua costituzione comprime la proprietà del fondo servente, ma non trasferisce al titolare della servitù la proprietà o le facoltà del proprietario.
Art. 360, primo comma, n. 3, codice di procedura civile
La disposizione è stata invocata dall’Agenzia per denunciare in Cassazione la violazione e falsa applicazione della disciplina tributaria; il motivo è stato esaminato nel merito e rigettato.
Massime di principio
- Per individuare l’aliquota di registro occorre qualificare l’atto in base ai suoi effetti giuridici: non basta che il bene interessato sia un terreno agricolo.
- La costituzione di una servitù è distinta dal trasferimento di un diritto già esistente. Poiché la servitù non è autonomamente trasferibile dalla proprietà del fondo dominante, la sua costituzione non ricade nella previsione fiscale riferita al trasferimento di terreni agricoli.
- Quando la norma distingue tra atti traslativi e atti costitutivi di diritti reali, il termine «trasferimento» non va esteso fino a comprendere atti che creano un diritto senza trasferire la titolarità di un bene o di un diritto preesistente.
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