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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24277/2025 del 31/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina da una domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 proposta da un soggetto che lamentava l'irragionevole durata del fallimento di una società. La Corte d'appello aveva emesso decreto monitorio di accoglimento nei confronti del Ministero della Giustizia, dopo che il ricorso era stato notificato al MEF presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato. I Ministeri hanno proposto opposizione deducendo, da un lato, il difetto di titolarità passiva/legittimazione passiva del MEF, sostenendo che il soggetto passivo corretto fosse il Ministero della Giustizia; dall'altro, l'inefficacia del decreto per mancata notifica al Ministero della Giustizia entro il termine di trenta giorni, con conseguente impossibilità di sanare il vizio tramite rimessione in termini ex art. 4 L. n. 260/1958. La Corte d'appello ha rigettato l'opposizione ritenendo applicabile la disciplina della mera irregolarità sanabile e della rimessione in termini. In Cassazione i Ministeri hanno censurato tale decisione per violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 3, commi 2 e 3, L. n. 89/2001, dell'art. 4 L. n. 260/1958 e dell'art. 153 c.p.c., insistendo sul fatto che l'errore sul soggetto passivo non sarebbe una sanabile irregolarità ma un vizio sostanziale, e che la nullità/irregolarità della notifica non potrebbe fondare la rimessione in termini né l'inefficacia del decreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: non vi è ultrapetizione, perché la Corte territoriale ha applicato d'ufficio il principio iura novit curia nell'ambito delle eccezioni sollevate, disponendo la rinnovazione/rimessione in termini in relazione a un errore di identificazione del soggetto pubblico difeso dall'Avvocatura dello Stato; inoltre, l'erronea individuazione del Ministero legittimato a resistere integra una irregolarità sanabile ex art. 4 L. n. 260/1958, applicabile anche alle distinte soggettività pubbliche avvocate dallo Stato. Quanto alla pretesa inefficacia del decreto, la Corte ha ribadito che essa consegue solo alla mancata notifica o alla notifica giuridicamente inesistente nel termine, non già alla notifica nulla o irregolare: nel caso concreto una notifica comunque eseguita vi era stata, sicché non poteva dichiararsi l'inefficacia del decreto. La Corte ha inoltre condannato le Amministrazioni ricorrenti alle spese, con distrazione, e al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 3 L. 24 marzo 2001, n. 89

    il procedimento di equa riparazione si svolge secondo un modello monitorio e individua il soggetto pubblico obbligato; l'erronea individuazione del destinatario non esclude di per sé la sanabilità del vizio nella fase a contraddittorio pieno.

  • art. 4 L. 25 marzo 1958, n. 260

    si applica in senso ampio anche all'errore di identificazione tra distinte soggettività pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato; consente la rimessione in termini e la rinnovazione della notifica, ma non produce una stabilizzazione automatica degli effetti della notificazione eseguita verso altro ente.

  • art. 5 L. 24 marzo 2001, n. 89

    la sanzione di inefficacia del decreto opera solo in caso di mancata notifica nel termine o di notifica giuridicamente inesistente, non quando la notifica sia stata comunque eseguita sebbene nulla o irregolare.

  • art. 112 c.p.c.

    non è violato quando il giudice applica il principio iura novit curia per qualificare correttamente il vizio e disporre la sanatoria entro il perimetro delle eccezioni ritualmente introdotte.

  • art. 153 c.p.c.

    la Corte richiama il tema della rimessione in termini, ma ritiene la doglianza infondata perché la sanatoria è stata disposta nell'ambito della disciplina speciale dell'art. 4 L. n. 260/1958.

  • art. 96 c.p.c.

    nel procedimento di definizione accelerata possono essere applicate le sanzioni processuali previste dalla norma anche nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la decisione è resa nel procedimento accelerato per i ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati; la Corte ritiene non decisiva la dedotta novità della proposta del consigliere delegato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo in relazione alla memoria illustrativa e alla richiesta di decisione nel procedimento accelerato.

  • art. 51 c.p.c.

    la partecipazione del consigliere delegato al collegio, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite richiamata, non integra ragione di incompatibilità.

  • art. 52 c.p.c.

    richiamato, in combinazione con l'art. 51 c.p.c., ai fini dell'assenza di incompatibilità del consigliere delegato.

  • art. 644 c.p.c.

    il decreto ingiuntivo diviene inefficace solo se manca la notifica o se la notifica è giuridicamente inesistente; la notifica nulla o irregolare non basta.

  • art. 650 c.p.c.

    la nullità o irregolarità della notifica rileva, se del caso, per l'opposizione tardiva, non per ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto.

  • art. 645 c.p.c.

    se il decreto è stato notificato, anche se tardivamente o nullo, il rimedio è l'opposizione, non la declaratoria di inefficacia.

  • art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89

    l'opposizione nel procedimento di equa riparazione realizza una fase a cognizione piena di un unico procedimento e non può essere utilizzata per ottenere l'inefficacia del decreto per vizi della notifica, se una notifica comunque c'è stata.

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione, l'errore nell'individuazione della concreta amministrazione statale legittimata a resistere integra una irregolarità sanabile, quando la difesa è comunque affidata all'Avvocatura dello Stato e la controparte sia stata posta in condizione di rinnovare la notifica nella fase a contraddittorio pieno.
  • L'art. 4 L. n. 260/1958 si applica anche ai casi in cui l'errore di notifica o di individuazione riguardi soggettività pubbliche diverse ma entrambe patrocinate dall'Avvocatura dello Stato; la sua funzione è consentire la rimessione in termini, non consolidare automaticamente gli effetti della notifica verso il soggetto erroneamente indicato.
  • L'inefficacia del decreto monitorio è configurabile solo quando la notificazione manchi del tutto o sia giuridicamente inesistente nel termine stabilito; se la notifica è stata comunque eseguita, anche in modo nullo o irregolare, non può dichiararsi l'inefficacia del decreto nel giudizio di opposizione tempestivamente instaurato.
  • La nullità o irregolarità della notificazione del decreto monitorio assume rilievo, non già ai fini dell'inefficacia del titolo, ma semmai per la proponibilità dell'opposizione tardiva quando abbia impedito la tempestiva conoscenza del provvedimento.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto emesso nel procedimento di equa riparazione, il contraddittorio pieno consente al giudice di disporre la rinnovazione della notifica e di sanare l'errore di identificazione del soggetto pubblico destinatario, senza incorrere in violazione dell'art. 112 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenzaGiudicato

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