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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23584/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo ha condannato per un reato tributario. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 131-bis c.p., sostenendo che il fatto dovesse essere qualificato come di particolare tenuità; la Corte di cassazione rileva però che la censura non evidenzia reali illogicità motivazionali, ma mira a rivalutare il fatto, e che è inoltre riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese in appello. La Corte territoriale aveva escluso la particolare tenuità in ragione dell'elevato importo dell'imposta evasa, superiore a 288.000 euro, e della mancanza di prova che la somma di 402.614,87 euro derivasse da finanziamento soci. Con il secondo motivo l'imputato contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ma la censura è ritenuta generica e comunque manifestamente infondata, poiché la Corte d'appello aveva valorizzato i precedenti penali e il mancato versamento del dovuto all'erario.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando l'entità del danno o del profitto, nel caso concreto l'imposta evasa, sia elevata; la censura in cassazione non può risolversi in una mera rilettura del fatto.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può limitarsi a proporre una diversa ricostruzione del fatto, ma deve dedurre specifici vizi della motivazione o violazioni di legge rilevanti nei limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuova valutazione del fatto, quando la motivazione della sentenza impugnata sia logica e già abbia risposto ai punti controversi.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando l'elevato ammontare del pregiudizio economico o dell'imposta evasa; tale apprezzamento è sindacabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio di motivazione.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile solo se la motivazione sia assente, apparente o manifestamente illogica; restano insindacabili le valutazioni di merito che richiamino precedenti penali e condotte incompatibili con il riconoscimento del beneficio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati tributariProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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