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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26850/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitori)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una creditrice per far dichiarare inefficace nei propri confronti una donazione di un appartamento e relativa cantina, compiuta da una madre in favore delle tre figlie. Il tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo l'atto pregiudizievole per la creditrice. In appello, invece, la decisione è stata riformata e la domanda revocatoria è stata rigettata, con conseguente condanna della creditrice alle spese. La ricorrente per cassazione ha articolato cinque motivi: 1) ha denunciato omessa pronuncia e violazione di norme processuali per avere la Corte d'appello consentito la rinnovazione della notificazione dell'appello principale nonostante, secondo lei, l'iniziale notifica fosse già andata a vuoto per causa imputabile all'appellante, con effetti di inammissibilità dell'impugnazione; 2) ha dedotto violazione dell'art. 702-quater c.p.c. e dell'art. 2901 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse ammesso e valorizzato un documento catastale tardivo, non indispensabile, per escludere il depauperamento patrimoniale; 3) ha censurato la sentenza per violazione dell'art. 2901 c.c., sostenendo che, trattandosi di donazione, non fosse necessaria la prova della consapevolezza del terzo e che, in ogni caso, il vincolo familiare e altri elementi avrebbero dovuto indurre a ritenere provata la scientia damni; 4) ha lamentato violazione dell'art. 342 c.p.c. per la ritenuta inammissibilità dell'appello incidentale delle donatarie; 5) ha infine contestato la liquidazione delle spese di lite, ritenuta eccessiva e non motivata, soprattutto per la rinnovata applicazione dei parametri forensi e per aver considerato fasi processuali che, a suo dire, non erano state effettivamente svolte nel rito sommario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo, rilevando rispettivamente la genericità e difetto di autosufficienza della censura, la sostanziale richiesta di rivalutazione del merito, la mancanza di specificità nella trascrizione dell'atto di appello e la correttezza del nuovo regolamento delle spese effettuato dal giudice d'appello a seguito della riforma della decisione di primo grado. Il terzo motivo è stato invece ritenuto infondato: la Corte ha confermato che, in tema di revocatoria ordinaria, il giudice di merito può fondare il proprio convincimento su una valutazione complessiva degli indizi e che, nel caso concreto, la Corte territoriale aveva escluso sia la consapevolezza della debitrice sia quella delle figlie donatarie, valorizzando il tempo trascorso, la pregressa vicenda esecutiva e la mancanza di elementi presuntivi univoci di frode. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 702 bis c.p.c.

    indicato quale rito sommario di cognizione nel quale era stata definita la causa in primo grado.

  • art. 702 quater c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare l'ammissibilità in appello di un documento prodotto successivamente; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché diretta a una rivalutazione di merito.

  • art. 291 c.p.c.

    evocato nel primo motivo in relazione alla rinnovazione della notificazione dell'appello.

  • art. 327 c.p.c.

    evocato nel primo motivo in relazione agli effetti processuali dell'asserita tardività/invalidità dell'impugnazione.

  • art. 350 c.p.c.

    evocato nel primo motivo insieme alle regole sull'appello e sulla rinnovazione della notifica.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il passaggio in giudicato dell'ordinanza di primo grado in caso di inammissibilità dell'appello.

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per affermare il difetto di autosufficienza del ricorso.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato in relazione ai motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha osservato che alcune censure cumulavano in modo generico diversi vizi.

  • art. 2901 c.c.

    norma centrale sulla revocatoria ordinaria; la Corte ribadisce che il giudice di merito valuta unitariamente gli indizi della consapevolezza del pregiudizio e, nel caso concreto, ha escluso la prova dell'elemento soggettivo.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato per contestare la dichiarata inammissibilità dell'appello incidentale; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicata come base della trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura deve essere specifica e autosufficiente: chi deduce un error processuale o un vizio di motivazione deve indicare con precisione i fatti processuali rilevanti, il contenuto degli atti e le ragioni del preteso errore, senza limitarsi a richiami generici.
  • Le doglianze che, sotto la veste formale della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti storici sono inammissibili in sede di legittimità, perché l'apprezzamento delle prove e la scelta degli elementi ritenuti più persuasivi spettano al giudice di merito.
  • In tema di revocatoria ordinaria, la sussistenza dell'elemento soggettivo può essere desunta da presunzioni, ma spetta al giudice di merito valutarne unitariamente la gravità, precisione e concordanza; in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura del singolo indizio a quella compiuta nel merito.
  • Per gli atti a titolo gratuito, la valutazione della frode revocatoria non esclude che il giudice debba comunque accertare, in concreto, la consapevolezza del pregiudizio e la sussistenza di elementi presuntivi idonei a dimostrarla; l'esistenza di un rapporto familiare, da sola, non impone automaticamente l'accoglimento della domanda.
  • Il giudice d'appello può rideterminare d'ufficio le spese processuali quando riforma la decisione impugnata, perché il relativo onere va ripartito in relazione all'esito complessivo della lite; la censura sulla liquidazione delle spese richiede specifica impugnazione e non può essere formulata in modo meramente assertivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

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