Sentenza del 28/06/2016 n. 13319 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente impugnava due avvisi di liquidazione con cui erano state recuperate le imposte di registro, ipotecaria e catastale e la maggiore imposta sostitutiva sul mutuo ipotecario, revocando le agevolazioni prima casa riconosciute per l'acquisto del 16 maggio 2005. L'Ufficio aveva ritenuto l'immobile di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, art. 6, perché la superficie superava 240 mq. In cassazione S.F. contestava: l'inammissibilità della deduzione, proposta in appello, dell'applicabilità dell'art. 5 del decreto; l'applicazione dell'art. 6 anziché dell'art. 5, che avrebbe richiesto anche una pertinenza scoperta superiore a sei volte l'area coperta; e l'insufficienza della prova sulla superficie, sulla data della licenza edilizia e sulla rilevanza del mancato accatastamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché cumulava impropriamente censure di violazione di legge e di vizio motivazionale, sia perché non indicava la superficie scoperta necessaria a valutare l'applicazione dell'art. 5. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la stessa mancata indicazione. Il terzo è stato dichiarato inammissibile per la commistione dei profili di censura e, comunque, infondato: il superamento dei 240 mq risultava dalla visura catastale e dalla relazione tecnico-descrittiva depositata dallo stesso contribuente; la licenza edilizia era del 21 luglio 1973, sicché trovava applicazione il D.M. 2 agosto 1969 e non quello del 4 dicembre 1961; l'accatastamento non era decisivo per la revoca delle agevolazioni. La sentenza della CTR dell'Emilia-Romagna, che aveva confermato il rigetto del ricorso contro gli avvisi, è quindi rimasta ferma. S.F. è stato condannato a rifondere all'Agenzia le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
In primo luogo è inammissibile in quanto risulta formulato con riferimento all'art. 360 c.p.c. , nn. 3 e 5, laddove, nel ricorso per cassazione, non è ammessa la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili
Le censure per violazione di legge e per vizio di motivazione devono essere formulate in modo distinto e riconducibile con chiarezza al rispettivo motivo di ricorso; non spetta alla Cassazione ricostruire e separare doglianze mescolate o incompatibili.
La censura sull'onere della prova non ha condotto all'accoglimento: la superficie superiore al limite risultava sia dalla visura catastale richiamata dall'Agenzia sia dalla relazione tecnico-descrittiva prodotta dal contribuente.
D.M. 2 agosto 1969, artt. 5 e 6
Il primo motivo è inammissibile poichè è privo di autosufficienza in quanto non deduce il ricorrente quale sia la misura della superficie scoperta di pertinenza dell'abitazione, di talchè neppure è dato ipotizzare se sussistessero i presupposti per l'applicazione del D.M. del 1969, art. 5.
Chi invoca il criterio dell'art. 5 deve allegare in modo specifico i dati fattuali necessari, inclusa l'estensione dell'area scoperta pertinenziale; in assenza di tale indicazione non è possibile verificare se ricorrano i relativi presupposti. Nel caso concreto è rimasta ferma la valutazione dell'immobile come di lusso per il superamento dei 240 mq previsto dall'art. 6.
D.M. 4 dicembre 1961
Quanto all'applicabilità del D.M. del 1969 e non di quello del 1961 (Decreto 4/12/1961 del Ministero dei Lavori Pubblici - n.d.r.), ha accertato la CTR che l'immobile era stato costruito a seguito di licenza di costruzione rilasciata in data 21.7.1973.
In questa controversia la data della licenza edilizia, successiva al D.M. del 1969, ha giustificato l'applicazione di tale decreto anziché della disciplina del 1961.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione occorre distinguere con precisione le censure di violazione di legge da quelle di vizio motivazionale, senza affidare al giudice il compito di ricostruire doglianze cumulative o ambigue.
- Chi sostiene che ricorra una diversa categoria normativa deve indicare nel ricorso i fatti concreti che ne integrano i presupposti; per invocare il criterio dell'art. 5 del D.M. 2 agosto 1969 era necessario specificare l'estensione dell'area scoperta pertinenziale.
- La superficie dell'immobile può ritenersi provata anche sulla base di documenti presenti in atti, compresi quelli prodotti dal contribuente; la contestazione dell'onere probatorio non basta se la circostanza risulta comunque documentata.
- La disciplina applicabile alla qualificazione dell'immobile può dipendere dalla data della licenza edilizia; in questo caso, essendo del 21 luglio 1973, è stata applicata la disciplina del D.M. 2 agosto 1969.
- Il mancato accatastamento, secondo la decisione, non impedisce di revocare le agevolazioni prima casa quando gli altri elementi accertati dimostrano che l'immobile possiede le caratteristiche di lusso.
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