Cassazione Penale, Sentenza n. 33276/2023 del 28/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per non aver ottenuto il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. (riparazione del danno prima del giudizio). La difesa sostiene che il pagamento integrale dell'importo dovuto (euro 259,96) è avvenuto in data 7 agosto 2020 e che la relativa documentazione era in atti; contesta inoltre un presunto errore di verbalizzazione in primo grado e lamenta la mancata notifica dell'avviso di udienza presso il domicilio eletto dall'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha respinto l'eccezione di nullità per mancata notifica richiamando l'art. 613 c.p.p. (l'imputato è eletto domiciliato presso il difensore di fiducia, pertanto non era necessaria notifica al domicilio indicato). Quanto al merito della attenuante, la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: la difesa non ha provato l'omessa verbalizzazione della richiesta in primo grado né ha fornito documentazione adeguata e specifica a dimostrare la riparazione tempestiva del danno; pertanto la preclusione di cui all'art. 609 c.p.p. opera. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La circostanza attenuante per riparazione del danno richiede prova certa della riparazione entro i termini rilevanti; in giudizio abbreviato la nozione di 'prima del giudizio' è interpretata, secondo giurisprudenza citata, come anteriore alla pronuncia di ammissione al rito.
Cass. Sez.3, n.2213 del 22/11/2019 (Rv. 278380)
Precedente richiamato che specifica che, nel rito abbreviato, l'espressione 'prima del giudizio' va intesa come antecedente alla pronuncia di ammissione al rito; la Corte lo cita come criterio di valutazione temporale della riparazione.
art. 613 comma secondo cod. proc. pen.
Nel procedimento davanti alla Cassazione l'imputato è eletto domiciliato presso il difensore di fiducia; pertanto la Corte ha ritenuto legittima la mancata notifica dell'avviso all'indirizzo indicato dall'imputato e ha respinto l'eccezione di nullità delle notifiche.
art. 609 comma secondo cod. proc. pen.
Norma collegata alla preclusione: la Corte ha ritenuto che la richiesta dell'attenuante non fosse proposta in primo grado (o non verbalizzata) e che il ricorrente non abbia fornito prova dell'omessa verbalizzazione, rendendo la richiesta tardiva e preclusa.
Norma che autorizza l'imposizione di una somma in favore della Cassa delle Ammende per ricorsi infondati o inammissibili; applicata dalla Corte per il ricorso dichiarato inammissibile, con determinazione della somma in euro 3.000.
Massime di principio
- In giudizio abbreviato la riparazione del danno ai fini dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen. deve essere provata come avvenuta prima dell'atto processuale temporale rilevante: in genere prima dell'ammissione al rito; è necessario depositare documentazione chiara e specifica già in primo grado.
- Le richieste e le deduzioni rilevanti per ottenere attenuanti o benefici processuali devono essere formulate e verbalizzate tempestivamente; l'asserita omissione di verbalizzazione richiede prova, senza la quale opera la preclusione processuale (art. 609 c.p.p.).
- Nel giudizio di legittimità (Corte di Cassazione) le notifiche e gli avvisi possono essere effettuati al difensore di fiducia in base all'art. 613 c.p.p.; se l'imputato ha eletto domicilio presso il difensore, la mancata notifica al domicilio personale non costituisce automaticamente nullità.
- La produzione di documentazione generica o non specifica non è sufficiente a dimostrare circostanze rilevanti; per dimostrare la riparazione del danno occorrono prove documentali precise (ricevute, fatture circostanziate, attestazioni temporali inequivocabili).
- Presentare ricorsi infondati o inammissibili comporta rischi economici (spese processuali e somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.); è quindi consigliabile verificare preventivamente la fondatezza processuale e probatoria prima di proporre impugnazioni.
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