Cassazione Civile, Ordinanza n. 00859/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società ricorrente aveva agito per ottenere la declaratoria di nullità di alcune clausole e la ripetizione di somme asseritamente non dovute, riferite a rapporti di conto corrente intrattenuti da altre società con la banca, sostenendo di essere divenuta cessionaria di quei rapporti o, comunque, dei crediti già maturati in conseguenza dell'addebito di interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e valute non dovute. I giudici di merito avevano escluso la legittimazione della società attrice, ritenendo che essa non fosse subentrata nei diritti nascenti da rapporti bancari estinti. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione del contratto di trasformazione di consorzio in s.r.l. e contestuale conferimento di rami d'azienda del 15 dicembre 2006, assumendo che la cessione dei rapporti e dei crediti fosse desumibile da tale atto e che non fosse stata trasferita la sola posizione contrattuale, ormai estinta, ma il credito restitutorio già sorto prima della cessione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., non indicava alcuna specifica norma asseritamente violata e, nel suo concreto svolgimento, mirava in realtà a contestare l'accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale sulla portata del contratto di conferimento e sulla mancanza di subentro nei diritti derivanti dai rapporti bancari. La Corte ha ribadito che il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve indicare le norme violate, enunciarne il contenuto precettivo e confrontarle con la decisione impugnata; inoltre, non è consentito in cassazione chiedere una nuova valutazione del merito delle risultanze istruttorie. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato dovuto ove previsto.
Norme richiamate
violazione o falsa applicazione di norme di diritto
La censura per violazione di legge richiede l'indicazione puntuale delle norme asseritamente violate; non può essere usata per sollecitare un riesame del fatto.
onere di specificità dei motivi
Il ricorrente deve indicare le norme di legge violate, esaminarne il contenuto precettivo e confrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, altrimenti il motivo è inammissibile.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
inserito dall'art. 1, comma 17
Viene richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione dedotto ex art. 360, n. 3, c.p.c. è inammissibile se non indica specificamente le norme di diritto asseritamente violate e non le mette in relazione con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- Non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito o delle risultanze probatorie, poiché la Corte di cassazione non è giudice del fatto sostanziale.
- Quando la sentenza di merito fonda il rigetto su un accertamento in fatto relativo alla portata di un atto di trasferimento o di cessione, il ricorso deve confrontarsi con tale accertamento mediante una critica giuridica specifica; altrimenti la doglianza resta inammissibile.
- L'omessa individuazione della norma violata comporta difetto di specificità del motivo, che non può essere colmato da una ricerca esplorativa affidata alla Corte di cassazione.
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