Sentenza del 25/03/2015 n. 5987 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo n. 71/04/08, depositata il 14 ottobre 2008, che aveva respinto il suo appello e confermato l’annullamento degli avvisi ICI per gli anni 1999-2003. Ha dedotto: (1) vizio di motivazione perché la CTR aveva richiamato il PRG del Comune dell’Aquila invece di quello di Pineto; (2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per extrapetizione, poiché la CTR aveva fatto riferimento alla decadenza del vincolo urbanistico, mentre il primo giudice aveva fondato la decisione sulla sua sussistenza; (3) violazione della normativa urbanistica, sostenendo che la decadenza del vincolo espropriativo non sottraesse l’area al regime fiscale dei terreni edificabili; (4) violazione della disciplina ICI, sostenendo che l’area destinata dal PRG a «verde pubblico attrezzato» fosse comunque imponibile.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente respinto l’eccezione di nullità della procura speciale: la procura su foglio separato è valida se materialmente unito al ricorso, e la mancanza di data non determina nullità nelle circostanze descritte. Il primo motivo è stato rigettato perché il riferimento al PRG dell’Aquila era un mero refuso; il secondo perché la CTR non aveva violato il petitum o la causa petendi, ma aveva valorizzato un profilo della causa petendi. Gli ultimi due motivi, esaminati congiuntamente, sono stati respinti: la destinazione a verde pubblico attrezzato preclude ai privati le trasformazioni riconducibili alla nozione tecnica di edificazione e, quindi, l’area non è fabbricabile ai fini ICI. Resta confermato l’annullamento degli avvisi relativi agli anni 1999-2003. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.000 euro per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
Va, al riguardo rilevato che la procura per il ricorso per cassazione è validamente conferita, soddisfacendo il requisito di specialità di cui all'art. 365 cod. proc. civ., anche se apposta su di un foglio separato, purchè materialmente unito al ricorso.
La procura speciale può essere apposta su un foglio separato, purché sia materialmente unito al ricorso; la collocazione consente di presumere che si riferisca al giudizio cui l’atto accede.
Va, al riguardo rilevato che la procura per il ricorso per cassazione è validamente conferita, soddisfacendo il requisito di specialità di cui all'art. 365 cod. proc. civ., anche se apposta su di un foglio separato, purchè materialmente unito al ricorso.
Il requisito di specialità della procura per ricorrere in Cassazione è soddisfatto anche quando la procura è su foglio separato, purché materialmente unito al ricorso.
non rilevandosi alcuna violazione nè del petitum nè della causa petendi, trattandosi solo della valorizzazione di un aspetto della causa petendi che può essere censurata sotto altri profili, ma non quale violazione dell'art. 112 c.p.c.
Non vi è extrapetizione quando il giudice decide nell’ambito della domanda e della causa petendi, pur valorizzandone un diverso profilo; la questione può eventualmente essere censurata sotto altri profili.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1 e 2
Manca, pertanto, il presupposto di imposta, limitato dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1 e 2 per le aree urbane, ai terreni fabbricabili, intendendosi per tali quelli destinati alla edificazione per espressa previsione degli strumenti urbanistici ovvero - quale criterio meramente suppletivo, - in base alle effettive possibilità di edificazione.
Per l’ICI, il presupposto relativo alle aree urbane riguarda i terreni fabbricabili: la fabbricabilità deriva dalla previsione degli strumenti urbanistici o, in via suppletiva, dalle effettive possibilità edificatorie. Un vincolo che impedisca l’edificazione privata esclude tale presupposto.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2
Un'area compresa in una zona destinata dal PRG a verde pubblico attrezzato, come incontroverso nel caso di specie, è sottoposta ad un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione. Ne deriva che un'area con tali caratteristiche non può essere qualificata come fabbricabile, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, e, quindi, il possesso della stessa non può essere considerato presupposto dell'imposta comunale in discussione.
La destinazione urbanistica a verde pubblico attrezzato, quando impedisce ai privati trasformazioni qualificabili come edificazione, esclude che l’area sia fabbricabile ai fini ICI e che il suo possesso costituisca presupposto dell’imposta.
Il Comune ha invocato questa disposizione per il vizio di motivazione relativo al riferimento al PRG di un altro Comune; la Cassazione ha ritenuto il richiamo un mero errore materiale.
Il Comune ha denunciato violazioni di legge sulla disciplina urbanistica e sull’imponibilità ICI; le censure sono state respinte perché la destinazione a verde pubblico attrezzato impediva l’edificazione privata e quindi escludeva la fabbricabilità rilevante ai fini dell’imposta.
Legge 23 giugno 1927, n. 1187, art. 2
La disposizione è stata invocata dal Comune a sostegno della tesi sulla decadenza del vincolo espropriativo, ma la Cassazione ha rigettato la censura e ha confermato che la destinazione a verde pubblico attrezzato esclude la fabbricabilità ai fini ICI.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 11
La disposizione è stata richiamata dal Comune insieme alla disciplina dei vincoli urbanistici; la tesi secondo cui la decadenza del vincolo renderebbe imponibile l’area è stata respinta.
Massime di principio
- Ai fini ICI, la classificazione urbanistica formale come area inserita in una zona edificabile non è sufficiente se la destinazione concreta preclude ai privati ogni trasformazione riconducibile alla nozione tecnica di edificazione.
- Le aree destinate dal PRG a verde pubblico attrezzato non sono fabbricabili quando gli interventi ammessi sono finalizzati esclusivamente alla fruizione pubblica; in tal caso manca il presupposto ICI relativo alle aree edificabili.
- La decadenza di un vincolo espropriativo non comporta, da sola, l’edificabilità fiscale dell’area: occorre verificare se gli strumenti urbanistici o le effettive possibilità consentano realmente l’edificazione privata.
- Non costituisce extrapetizione il fatto che il giudice fondi la decisione su un diverso profilo della causa petendi, se resta entro i limiti della domanda e dei fatti dedotti.
- Il riferimento erroneo a uno strumento urbanistico appartenente a un altro Comune può essere trattato come mero refuso quando dal contesto risulti chiaro l’errore materiale.
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