Cassazione Penale, Sentenza n. 7513/2022 del 02/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per truffa. Il difensore lamentava: (1) errata qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che si trattasse di abuso della credulità popolare (art. 661 c.p.) e non di truffa (art. 640 c.p.); (2) omissione dell'audizione del teste Caiati ai sensi dell'art. 507 c.p.p., che avrebbe fornito un alibi sul luogo e tempo dei fatti; (3) irragionevole quantificazione del danno a favore della parte civile (euro 10.000) priva di riscontri oggettivi sulle somme effettivamente versate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati e, in parte, reiterativi di questioni già valutate in appello. Ha confermato la qualificazione dei fatti come truffa ai sensi dell'art. 640 c.p., rilevando l'assenza di diffusione a un numero indeterminato di soggetti e la rappresentazione di pericoli specifici alle vittime. Sul punto dell'omessa acquisizione della prova (testimone Caiati) la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che ha escluso la decisività di tale prova. Sulla quantificazione del danno la Corte ha ritenuto legittimo basarsi sulle dichiarazioni ritenute attendibili della persona offesa. Per effetto della declaratoria di manifesta infondatezza del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; è stata respinta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile depositata in cancelleria.
Norme richiamate
I fatti, consistenti nello sfruttare la credulità delle vittime per ottenere somme di denaro prospettando gravi pericoli e offrendo rimedi, sono stati qualificati come truffa (art. 640), non come abuso della credulità popolare, perché rivolti a persone determinate e non volti a turbare l'ordine pubblico.
La norma relativa all'abuso della credulità popolare è stata ritenuta non applicabile nel caso per la sua natura di condotta rivolta a un numero indeterminato di soggetti e per il requisito del turbamento dell'ordine pubblico; inoltre la fattispecie è stata depenalizzata dal d.lgs. 15/01/2016 n. 8.
Riferimento normativo che ha depenalizzato l'abuso della credulità popolare, motivo per cui quella fattispecie non era adeguata a qualificare il fatto in esame.
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi prospettati manifestamente infondati e, in parte, reiterativi di questioni già esaminate in appello.
Regola l'ammissione in sede di appello di nuove prove; la Corte ha richiamato l'interpretazione secondo cui le nuove prove sono sottoposte a più penetrante valutazione e l'omessa ammissione può essere sindacata in Cassazione solo entro limiti ristretti se non emerge una assoluta necessità della prova trascurata.
art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.
Richiamata in relazione al valore probatorio delle dichiarazioni della persona offesa; la Corte ha ricordato che tali dichiarazioni possono essere, se rigorosamente valutate e motivate, utilizzate come fondamento della condanna e della determinazione del danno.
Norma che dispone le conseguenze in caso di dichiarazione di manifesta infondatezza del ricorso, tra cui condanna alle spese processuali e possibile somma da versare alla Cassa delle ammende; applicata per irrogare l'obbligo al ricorrente.
Massime di principio
- Quando la condotta è diretta a persone determinate e consiste nel far credere l'esistenza di pericoli personali per ottenere denaro, la fattispecie rilevante è la truffa (art. 640 c.p.) e non l'abuso della credulità popolare (art. 661 c.p.), quest'ultimo richiedendo una platea indeterminata e il turbamento dell'ordine pubblico.
- La mancata ammissione di nuove prove in appello (art. 507 c.p.p.) può essere sindacata in Cassazione solo se emerge con chiarezza, dalla motivazione impugnata, la 'assoluta necessità' della prova trascurata; valutazioni di merito dettagliate e non illogiche escludono la gravità del vizio.
- Le dichiarazioni della persona offesa, pur non soggette alle stesse garanzie probatorie dei testi, possono da sole fondare la condanna e la quantificazione del danno se il giudice effettua una valutazione rigorosa della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del racconto.
- Il ricorso per cassazione è limitato nel sindacare fatti e valutazioni di merito già esaurientemente motivate in appello; motivi reiterativi o che non sollevano questioni di diritto rilevanti sono spesso dichiarati inammissibili.
- Se il ricorso in Cassazione è dichiarato manifestamente infondato, il ricorrente può essere condannato alle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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