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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18749/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto per rinuncia il giudizio di cassazione, senza statuire sulle spese perché la controparte era rimasta intimata. Ha altresì escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il principio di stretta interpretazione della misura e il suo limitato operare ai soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso un'ordinanza della Corte di cassazione depositata il 12 maggio 2021. Successivamente, la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in data 15 febbraio 2021, sottoscritto sia personalmente sia dal difensore. La Corte ha verificato la regolarità della rinuncia e ha rilevato che la controparte è rimasta intimata. Il provvedimento affronta inoltre, in via incidentale, il tema dell'inapplicabilità dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 nei casi di estinzione per rinuncia, poiché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.

Norme richiamate

  • artt. 390, 391 c.p.c.

    richiamati come base processuale per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia regolare al ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non si applica all'estinzione per rinuncia; opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    norma introduttiva della disciplina dell'ulteriore contributo unificato richiamata per escluderne l'applicazione nel caso concreto

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta dalla parte e dal difensore, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, non è dovuta la statuizione sulle spese se la controparte è rimasta intimata.
  • L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e, trattandosi di misura eccezionale e sostanzialmente sanzionatoria, non è estensibile analogicamente alle ipotesi di estinzione per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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