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Ordinanza

Ordinanza n. 171/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, rilasciata dalla Provincia di Varese con atto n. 1425 del 10.07.2023, nelle sole parti in cui fa proprie le prescrizioni impartite da ARPA in relazione all'ammendante compostato verde ed alle operazioni R 13 ed R 3, nonchè del parere favorevole reso da ARPA – Dipartimento di Como e di Varese in data 2.3.2023, nelle sole parti in cui impone prescrizioni in relazione allACV.

Giustizia amministrativa202302017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Autorizzazione Unica ex art. 208 d.lgs. 152/2006, limitatamente alle prescrizioni relative all’ammendante compostato verde e alle operazioni R 13 e R 3, nonché parere ARPA recante prescrizioni sull’ammendante compostato verde

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l’Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Varese e il parere favorevole di ARPA Lombardia, limitatamente alle prescrizioni concernenti l’ammendante compostato verde e le operazioni di recupero R 13 e R 3. Dall’ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR, ritenendo necessario acquisire elementi aggiornati per assumere congruenti decisioni sul merito e sulla calendarizzazione della causa, ha richiesto alla ricorrente di dichiarare motivatamente se permanga l’interesse alla decisione, di aggiornare la situazione di fatto e di diritto mediante una breve memoria e di segnalare l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha inoltre richiesto alla Provincia di Varese chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, nonché il deposito degli atti impugnati e della relativa documentazione, ove non già prodotti.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito della domanda di annullamento. Ha disposto gli incombenti istruttori indicati in motivazione: la ricorrente deve precisare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione, aggiornare la situazione relativa alla vicenda e comunicare eventuali fatti o atti sopravvenuti, indicando anche l’eventuale necessità di ulteriori istruttorie; la Provincia deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati e depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo, ove mancanti. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza da parte della Segreteria, nelle forme del processo amministrativo telematico. Il giudice ha avvertito che l’inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell’interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. È stata ordinata alla Segreteria la comunicazione dell’ordinanza alle parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 208 d.lgs. 152/2006

    Richiamato quale base normativa dell’Autorizzazione Unica impugnata; l’ordinanza non ne interpreta specificamente la disciplina.

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate per l’attività istruttoria.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della valutazione del comportamento processuale della parte ai fini dell’accertamento dell’interesse alla decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate per l’acquisizione di chiarimenti ed elementi istruttori.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di valutare l’inerzia della parte, previamente sollecitata a dichiarare la permanenza dell’interesse, ai fini della possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate; l’ordinanza non ne specifica l’interpretazione.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo sollecita la parte ricorrente a dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione e la parte rimane inerme, tale comportamento può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
  • In presenza di una controversia la cui situazione fattuale o processuale richieda aggiornamento, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori imponendo alla parte ricorrente di riferire sui fatti e sugli atti sopravvenuti e all’amministrazione di fornire chiarimenti documentati e di depositare gli atti impugnati e la relativa documentazione.
  • L’ordinanza istruttoria può fissare un termine per l’adempimento degli incombenti e avvertire espressamente che l’inerzia della parte sulla permanenza dell’interesse sarà valutata ai fini della possibile improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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