Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04072/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento ICI per l'anno 2008 emessi da due comuni nei confronti di una società proprietaria/gestore di cespiti industriali connessi a centrali idroelettriche, tra cui turbine, dighe, condotte e bacini. I comuni assumevano che tali beni, in quanto iscrivibili in categoria catastale D/1, fossero stati omessi in catasto e conseguentemente non dichiarati ai fini ICI. Dopo il rigetto dei ricorsi in primo e secondo grado, la Corte di cassazione, con precedente ordinanza, aveva già escluso la legittimità degli avvisi perché basati su un criterio di determinazione della base imponibile non più vigente (rendita presunta/valori contabili similari), ma aveva riconosciuto il potere impositivo dei comuni sugli immobili non iscritti in catasto, dichiarando altresì infondate o inammissibili altre censure e disapplicando le sanzioni per obiettiva incertezza normativa. I comuni hanno quindi proposto revocazione deducendo errore di fatto ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395 n. 4 c.p.c.: la Corte, secondo i ricorrenti, non avrebbe considerato che nel corso del giudizio la società aveva ottenuto l'attribuzione definitiva della rendita catastale tramite procedura DOCFA, con conseguente necessità di applicare il criterio catastale di cui all'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504/1992 per rideterminare l'ICI. In via rescissoria i comuni hanno chiesto la nuova decisione sul quarto motivo del ricorso originario della società, sostenendo che la pretesa tributaria fosse legittima almeno nei limiti della rendita catastale definitivamente attribuita. La società ha resistito eccependo l'inammissibilità della revocazione e ribadendo che l'ordinanza revocanda aveva già considerato l'accatastamento, ritenendolo però irrilevante perché sopravvenuto rispetto all'avviso e perché l'atto era già illegittimo alla radice per il criterio applicato.

La decisione

La Corte ha accolto i ricorsi per revocazione nella fase rescindente, ritenendo sussistente un errore di fatto decisivo: l'ordinanza revocanda aveva preso in considerazione la sola esistenza della procedura DOCFA, ma non aveva considerato il fatto storico della successiva attribuzione definitiva delle rendite catastali, pacifico e risultante dagli atti. Ha quindi disposto la revocazione parziale dell'ordinanza n. 19444/2023 nei limiti indicati. Nella fase rescissoria ha poi accolto il quarto motivo del ricorso originario della società contribuente, affermando che, in presenza di rendite catastali attribuite e divenute definitive a seguito di DOCFA e successivi atti di rettifica, l'ICI doveva essere rideterminata sulla base di tali rendite, che hanno efficacia anche per le annualità "sospese" o ancora sub iudice. Di conseguenza ha cassato la sentenza della CTR Lombardia e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per il nuovo esame e per la liquidazione delle spese, con applicazione dei principi di diritto richiamati.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    È richiamato come base normativa della revocazione delle sentenze/ordinanze della Cassazione per errore di fatto.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore di fatto revocatorio consiste nella svista percettiva su un fatto storico decisivo che risulti dagli atti e non sia stato oggetto di discussione specifica come fatto controverso.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504/1992

    La rendita catastale definitivamente attribuita costituisce la base imponibile ICI; le risultanze catastali definitive spiegano efficacia dall'anno d'imposta successivo, salvo l'eccezione delle rendite attribuite in esito a procedura DOCFA e rettifica, con efficacia anche per le annualità sospese o sub iudice.

  • art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504/1992

    È menzionato come criterio contabile che i comuni ritenevano applicabile, ma la Corte lo usa solo nel confronto con il criterio effettivamente corretto secondo la disciplina vigente.

  • art. 5, comma 4, d.lgs. n. 504/1992

    Il criterio della rendita presunta/valori contabili similari è ritenuto non più applicabile per effetto dell'abrogazione intervenuta dal 2007.

  • art. 1, comma 173, L. n. 296/2006

    Ha abrogato il criterio di determinazione della base imponibile fondato sulla rendita presunta a decorrere dal 2007.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nel ricorso originario per sostenere la corretta determinazione della base imponibile.

  • art. 53 Cost.

    È richiamato per affermare che il contribuente non è esonerato dal pagamento del tributo dovuto in base alla rendita determinata dall'Agenzia.

Massime di principio

  • Integra errore di fatto revocatorio la mancata considerazione di un fatto storico decisivo, risultante dagli atti e non controverso tra le parti, quando la decisione si fondi sulla svista di quel dato fattuale.
  • Nel contenzioso ICI relativo a fabbricati iscritti a seguito di procedura DOCFA, la successiva attribuzione definitiva della rendita catastale impone di rideterminare la base imponibile secondo la rendita attribuita, con efficacia anche per le annualità ancora pendenti o "sospese".
  • È illegittimo l'accertamento ICI che utilizzi per annualità successive al 2006 un criterio di rendita presunta o valori contabili similari non più previsto dalla legge.
  • La sopravvenuta attribuzione della rendita catastale non rende automaticamente irrilevante l'accertamento originario, ma impone di verificare la corretta quantificazione del tributo sulla base della rendita definitiva.
  • In presenza di rendita catastale definitivamente attribuita, il giudice del merito deve determinare l'imposta secondo il dato catastale, senza esonerare il contribuente dall'obbligo tributario dovuto in base al valore risultante dal catasto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.