Cassazione Civile, Ordinanza n. 30121/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c. contro l'ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il precedente ricorso avverso una sentenza della CTR. Secondo la ricorrente, la Corte sarebbe incorsa in errore di fatto nel ritenere che la sentenza di merito fosse sorretta da una seconda ratio decidendi autonoma e non impugnata, relativa all'omessa presentazione della denuncia per ottenere l'esclusione dal tributo. La società sosteneva che tale passaggio fosse solo una motivazione rafforzativa e non una ratio autonoma, sicché l'inammissibilità per carenza di interesse sarebbe stata fondata su una falsa percezione degli atti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il vizio denunciato non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma semmai un errore di giudizio sulla lettura e qualificazione della sentenza di merito come sorretta da una doppia ratio decidendi. Trattandosi di valutazione interpretativa, non è deducibile con revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base normativa del ricorso per revocazione avverso le decisioni della Corte di cassazione
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
l'errore rilevante è solo l'errore di fatto percettivo, non quello di valutazione o interpretazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
legittima il raddoppio del contributo unificato in presenza dei presupposti processuali
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro per la misura del contributo unificato
norma richiamata solo per descrivere il quadro del precedente giudizio di merito in tema di esclusione dal tributo Tarsu
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una falsa percezione immediatamente desumibile dal confronto tra sentenza e atti di causa e non può investire attività interpretative o valutative del giudice.
- Non è deducibile con revocazione l'asserita erronea qualificazione di una motivazione come ratio decidendi autonoma, quando la censura investe la lettura giuridica della decisione impugnata e non una mera svista percettiva.
- Per proporre utilmente ricorso contro una sentenza sorretta da più rationes decidendi è necessario censurare tutte le autonome basi argomentative della decisione, altrimenti permane una ratio idonea a sorreggere il dispositivo.
- La revocazione davanti alla Corte di cassazione non può essere usata come surrogato di un riesame del merito o dell'interpretazione della precedente decisione di legittimità.
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