Sentenza n. 1381/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento Per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Torino in relazione all’istanza di accesso agli atti presentata in data 11 febbraio 2026: data del silenzio 14 marzo 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Torino sull’istanza di accesso agli atti
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata l’11 febbraio 2026. Il silenzio era indicato come maturato il 14 marzo 2026. Nel corso del giudizio, il 17 aprile 2026, l’amministrazione ha riscontrato l’istanza, trasmettendo al difensore del ricorrente la documentazione richiesta. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l’ostensione integrale della documentazione richiesta ha soddisfatto la pretesa di accesso. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico del Ministero dell’Interno. Poiché il ricorrente era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il TAR ha distinto due ipotesi: se le verifiche dell’Agenzia delle Entrate confermeranno l’ammissione, il compenso sarà liquidato con separato decreto collegiale e pagato dall’amministrazione della giustizia amministrativa, con successivo rimborso a carico del Ministero ai sensi dell’art. 133 d.P.R. 115/2002; se l’ammissione sarà revocata, il Ministero dovrà rimborsare direttamente al ricorrente le spese, liquidate in via eventuale in euro 1.800,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Disciplina il ricorso contro il silenzio dell’amministrazione in materia di accesso ai documenti.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa del ricorrente è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
In caso di parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento delle spese poste a carico della parte soccombente è eseguito a favore dello Stato.
Disciplina il patrocinio a spese dello Stato e la liquidazione e corresponsione dei compensi professionali.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio promosso contro il silenzio su un’istanza di accesso, l’amministrazione ostende la documentazione richiesta soddisfacendo la pretesa del ricorrente, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso se il giudizio fosse proseguito.
- Quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese poste a carico dell’amministrazione soccombente devono essere corrisposte secondo la disciplina del d.P.R. 115/2002; in particolare, il pagamento può essere effettuato a favore dello Stato, con rimborso all’amministrazione della giustizia amministrativa degli oneri anticipati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1281/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1282/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1283/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1284/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1285/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1286/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →