Cassazione Civile, Ordinanza n. 28876/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento Iva relativo all'anno d'imposta 2008, con cui venivano recuperate: a) operazioni concernenti spettacoli gratuiti non dichiarate e assoggettate ad Iva con aliquota del 10%; b) l'indebita detrazione dell'Iva assolta sui costi sostenuti per l'organizzazione di tali spettacoli, ritenuti non soggetti o esenti da imposta. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l'appello della contribuente, confermando il primo rilievo ma annullando il recupero dell'Iva detratta sul presupposto che la detrazione spettasse anche agli enti non imprenditoriali, purché i costi fossero inerenti alle manifestazioni. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 2, e 3, comma 5, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che, essendo gli spettacoli gratuiti fuori campo Iva, l'imposta sugli acquisti afferenti non era detraibile, senza che fosse decisiva l'inerenza dei costi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che le prestazioni gratuite relative agli spettacoli rientranti nella previsione dell'art. 3, comma 5, d.P.R. n. 633/1972 non costituiscono prestazioni di servizi e non sono soggette ad Iva, sicché i costi sostenuti per organizzarle ricadono nel divieto di detrazione previsto dall'art. 19, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, salvo le ipotesi derogatorie del comma 3, qui non ricorrenti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
La doglianza è stata incardinata come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 19, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta
La Corte lo applica come regola di divieto di detrazione dell'Iva sugli acquisti riferiti a operazioni esenti o fuori campo Iva.
art. 19, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
non ricorrendo nella fattispecie alcuna delle ipotesi derogatorie previste dal comma 3
Le eventuali eccezioni al divieto di detrazione non erano ravvisabili nel caso concreto.
art. 3, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
non costituiscono prestazioni di servizi e non sono pertanto soggette ad Iva le prestazioni gratuite relative agli spettacoli
Le prestazioni gratuite per spettacoli, nei limiti previsti, sono qualificate come fuori campo Iva.
Massime di principio
- Le prestazioni gratuite relative agli spettacoli che rientrano nella previsione normativa speciale non costituiscono operazioni imponibili, ma operazioni fuori campo Iva.
- Quando l'attività generatrice dei costi è fuori campo o non soggetta ad Iva, l'imposta assolta sugli acquisti afferenti non è detraibile ai sensi dell'art. 19, comma 2, d.P.R. n. 633/1972.
- L'inerenza del costo non basta a fondare la detrazione dell'Iva se manca il presupposto oggettivo dell'imponibilità dell'operazione cui il costo si riferisce.
- La percezione di finanziamenti pubblici, sponsorizzazioni o altri apporti economici non muta la natura gratuita delle prestazioni quando non vi sia sinallagma con le singole attività rese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28758/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28766/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28770/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28771/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28773/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28774/2021 del 19/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →