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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02748/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un tribunale aveva dichiarato il fallimento di una società su istanza di una creditrice. In reclamo, la corte d'appello aveva ritenuto irrilevante che il decreto ingiuntivo ottenuto dalla creditrice non fosse stato notificato, valorizzando invece fatture e assegni emessi in favore della stessa come base per un accertamento incidentale del credito; aveva inoltre reputato che la debitrice non avesse provato il mancato superamento dei parametri dimensionali di non fallibilità e che la diffida inviata alla creditrice integrasse un sostanziale riconoscimento del debito, anche ai fini del superamento della soglia minima di cui all'art. 15 l. fall.; infine aveva considerato il mancato esperimento di azioni esecutive come ulteriore indizio di insolvenza. La società debitrice ha proposto ricorso per cassazione con un motivo articolato in più profili: ha contestato la motivazione ritenendola contraddittoria, generica e priva di prova; ha dedotto l'erronea affermazione dei requisiti di fallibilità e l'omessa verifica dei presupposti normativi, lamentando anche l'uso di assegni tratti sul conto personale del legale rappresentante; ha censurato la valutazione del mancato recupero coattivo come indice di insolvenza; ha infine sostenuto che la corte di merito avrebbe dovuto verificare più approfonditamente esistenza e importo del credito della società istante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era promiscuo, confuso e non specificamente ricondotto ai canoni di cui all'art. 360 c.p.c., perché cumultava vizi processuali e sostanziali senza indicare in modo preciso le singole norme violate né effettuare il necessario confronto tra precetto normativo e affermazioni della sentenza impugnata. Ha inoltre ribadito che, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento su istanza di creditore, non è richiesto un definitivo accertamento del credito ma solo un accertamento incidentale sulla legittimazione dell'istante; tale apprezzamento di fatto, come pure la valutazione dello stato di insolvenza, non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua. È stato altresì confermato che grava sul debitore l'onere di provare il mancato superamento dei limiti dimensionali di fallibilità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione delle intimate; è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi di ricorso per cassazione devono essere specificamente ricondotti a una delle tassative ipotesi di vizio previste dalla norma; non è ammissibile una critica generica e promiscuamente articolata.

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso deve contenere motivi specifici e riconoscibili; il ricorrente deve indicare con precisione le censure e le norme violate, senza demandare alla Corte una ricerca esplorativa.

  • art. 360-bis c.p.c.

    la Corte richiama l'inammissibilità del ricorso anche ai sensi di questa disposizione, per contrasto con principi di diritto già consolidati.

  • art. 6 l. fall.

    la dichiarazione di fallimento su istanza di creditore non richiede l'accertamento definitivo del credito, essendo sufficiente un accertamento incidentale del giudice ai fini della legittimazione dell'istante.

  • art. 1, comma 2, l. fall.

    il mancato superamento dei limiti dimensionali di non fallibilità costituisce fatto impeditivo la cui prova grava sul debitore.

  • art. 15, ultimo comma, l. fall.

    ai fini della soglia minima per l'istanza di fallimento, la corte di merito ha valorizzato il riconoscimento, anche implicito, del debito per importo superiore al limite previsto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando cumula in modo indistinto censure di natura diversa senza indicare con precisione il vizio dedotto e la corrispondente ipotesi dell'art. 360 c.p.c..
  • Chi deduce la violazione di legge deve indicare la norma asseritamente violata, illustrarne il contenuto precettivo e confrontarlo con la decisione impugnata; non spetta alla Corte individuare d'ufficio la censura giuridicamente corretta.
  • Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, il credito del creditore istante non deve essere accertato in via definitiva: è sufficiente un accertamento incidentale funzionale alla verifica della legittimazione ad agire.
  • La valutazione sull'esistenza del credito, sul riconoscimento del debito e sullo stato di insolvenza è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e logicamente coerente.
  • L'onere di provare il mancato superamento dei requisiti dimensionali di non fallibilità grava sul debitore, perché si tratta di fatto impeditivo rispetto alla regola generale dell'assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore commerciale.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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