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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27055/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La società ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, contro la sentenza della Corte d'appello di Torino del 4 novembre 2021, n. 1184. Il 2 ottobre 2026, nell'imminenza dell'adunanza camerale fissata, ha rinunciato a tutti i motivi del ricorso. Ha chiesto la compensazione integrale delle spese, richiamando il contrasto giurisprudenziale esistente al momento dell'introduzione del giudizio sui criteri per individuare i rapporti contenziosi ceduti alla banca resistente. Il testo non espone i fatti sostanziali all'origine della controversia né il contenuto dei cinque motivi.

La decisione

La Corte ha ritenuto la dichiarazione depositata il 2 ottobre 2026 sostanzialmente equivalente a una formale rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e, sussistendone i presupposti, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. La mancata accettazione della rinuncia da parte della controricorrente non è stata ostativa, poiché la rinuncia determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse a contrastare l'impugnazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate, benché la resistente non avesse aderito alla rinuncia, perché l'orientamento interpretativo che aveva indotto la ricorrente a desistere si era formato dopo il deposito del ricorso. La Corte ha inoltre ritenuto inapplicabile l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. Non è stato deciso nel merito alcuno dei cinque motivi.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La dichiarazione di rinuncia suddetta è stata ritualmente depositata il 2 ottobre 2026 e la stessa deve considerarsi equivalente, sostanzialmente, ad una formale rinuncia al ricorso ex art. 390 cod. proc. civ.

    La dichiarazione ritualmente depositata, con cui la ricorrente ha rinunciato a tutti i motivi, è stata qualificata dalla Corte come rinuncia al ricorso per cassazione.

  • art. 391, comma 2, c.p.c.

    Giusta l’art. 391, comma 2, cod. proc. civ., “Il decreto, l’ordinanza o la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese”, mentre il successivo comma 4, stabilisce che “La condanna non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti […]”.

    Nel dichiarare l'estinzione per rinuncia, la Corte può provvedere sulle spese; nel caso concreto ha disposto la compensazione integrale, valorizzando il successivo formarsi dell'orientamento che aveva indotto la ricorrente a desistere.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    Giusta l’art. 391, comma 2, cod. proc. civ., “Il decreto, l’ordinanza o la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese”, mentre il successivo comma 4, stabilisce che “La condanna non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti […]”.

    La disposizione disciplina la condanna alle spese in caso di adesione delle altre parti alla rinuncia; la Corte ha comunque compensato le spese nel caso concreto nonostante la mancata adesione della controricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Stante la ritenuta legittimità della medesima rinuncia, è inapplicabile l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012.

    La dichiarazione di rinuncia ritenuta legittima comporta, nel caso deciso, l'inapplicabilità della disposizione sul versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione ritualmente depositata, in presenza dei presupposti di legge, determina l'estinzione del giudizio anche senza l'accettazione delle altre parti, poiché comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse a contrastare l'impugnazione.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte provvede sulle spese secondo l'art. 391 c.p.c.; può disporne la compensazione integrale, anche in assenza di adesione della controparte, quando l'orientamento interpretativo che ha indotto la rinuncia si sia formato dopo il deposito del ricorso.
  • Quando la rinuncia al ricorso per cassazione è ritenuta legittima, non è applicabile l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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