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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11708/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Milano che, in funzione di giudice del riesame, ha respinto l'istanza ex art. 309 c.p.p. avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Monza del 4 novembre 2020 che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per i reati di associazione a delinquere finalizzata a truffe per erogazioni pubbliche, riciclaggio e autoriciclaggio. Il motivo centrale del ricorso è la mancata declaratoria di nullità dell'ordinanza cautelare originaria per carenza motivazionale riguardo all'eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari e per la mancata valutazione dell'età dell'indagato (74 anni). Il ricorrente sostiene che l'ordinanza genetica non ha considerato l'ultrasettantennezza e che il Tribunale del riesame ha illegittimamente integrato una motivazione genetica viziata, invece di annullare il provvedimento.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha confermato che il Tribunale del riesame può integrare carenze argomentative dell'ordinanza del primo giudice, salvo nei casi di motivazione mancante o apparente o priva di autonoma valutazione degli elementi difensivi, nei quali è richiesta l'annullamento. Nel caso concreto l'ordinanza del GIP, pur non menzionando espressamente l'art. 275 comma 4 c.p.p. né l'età di 74 anni, aveva comunque motivato in modo ampio e convincente la scelta della custodia cautelare: era emersa l'eccezionale gravità del pericolo di recidiva, desumibile dalla protrazione delle condotte delittuose e dall'inefficacia deterrente della detenzione domiciliare (il soggetto aveva commesso reati anche durante una precedente restrizione domiciliare per condanna irrevocabile). Pertanto il Tribunale del riesame ha correttamente integrato la motivazione e ha legittimamente confermato l'eccezionalità delle esigenze cautelari che giustificano la custodia in carcere anche nei confronti di un ultrasettantenne. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 275 c.p.p., comma 4

    Limita l'applicazione della custodia cautelare in carcere per determinate categorie (es. ultrasettantenni), richiedendo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza; la Corte afferma che non è necessaria una formula testuale purché la motivazione evidenzi l'elevata gravità dei pericula libertatis che giustificano il superamento della presunzione di inadeguatezza della custodia

  • art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c

    Disposizioni sul contenuto della motivazione degli atti cautelari; la sentenza rileva i limiti della motivazione mancante o apparente che impongono l'annullamento, mentre carenze integrabili possono essere colmate dal tribunale del riesame

  • art. 309 c.p.p., comma 9

    Regola il procedimento di riesame e i poteri del tribunale del riesame; la pronuncia conferma il potere integrativo del giudice del riesame entro i limiti indicati dalla giurisprudenza

  • art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter

    Norma richiamata per adempimenti di cancelleria a seguito della decisione; citata per provvedimenti esecutivi successivi, non rilevante ai fini della questione cautelare sostanziale

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015 (Grosso, Rv. 265365 - 01)

    Principio secondo cui il tribunale del riesame può integrare motivazioni insufficienti salvo i casi di motivazione mancante o apparente o priva di autonoma valutazione degli elementi difensivi, che richiedono annullamento

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 23015 del 21/05/2020 (Rv. 279828 - 02)

    Conferma che non è necessaria una formula espressa per affermare l'eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275, comma 4; è sufficiente che la motivazione dia conto dell'elevata e straordinaria gravità dei pericoli specifici del caso

Massime di principio

  • Il tribunale del riesame può integrare carenze argomentative dell'ordinanza cautelare originaria, purché questa contenga una motivazione sostanziale che consenta di ricostruire le ragioni della misura; se la motivazione è mancante o meramente apparente o non tiene conto in modo autonomo degli elementi difensivi, il riesame deve annullare la misura
  • L'assenza di un espresso riferimento all'art. 275, comma 4, o alla condizione di ultrasettantenne non determina automaticamente la nullità della custodia se dal complesso motivazionale emergono chiaramente esigenze cautelari di eccezionale rilevanza
  • Per giustificare la custodia cautelare nei confronti di soggetti anziani è necessario dimostrare l'esistenza di rischi concreti e particolarmente gravi (es. certezza o elevata probabilità di recidiva, inefficacia di misure meno afflittive come la detenzione domiciliare), fattispecie comprovabili con fatti concreti come reiterazione della condotta anche durante restrizioni precedenti
  • La valutazione della proporzionalità della misura cautelare richiede un'apprezzamento concreto e motivato dei pericoli specifici del caso, non formule simboliche; pertanto la difesa deve sollevare e documentare elementi che dimostrino l'insussistenza o la non eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari per ottenere l'annullamento
  • In caso di rigetto del ricorso cautelare operato dal riesame si applicano le spese processuali al ricorrente

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