Cassazione Penale, Sentenza n. 6582/2024 del 14/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva l'assenza di motivazione rispetto alla durata delle pene accessorie: il G.i.p. avrebbe applicato le pene accessorie nella misura massima senza specificare i criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. e senza un concreto esame della gravità del fatto e dei tratti specifici delle condotte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha ritenuto carente la motivazione del Tribunale di Monza in ordine alla durata delle pene accessorie e ha annullato la motivazione con rinvio limitatamente a tale punto per nuovo giudizio. Ha altresì dichiarato illegale e ha annullato senza rinvio l'applicazione dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici (pena accessoria) poiché il G.i.p. l'ha applicata in contrasto con i presupposti di legge (va fatto riferimento alla pena base del reato più grave, che dopo tutte le diminuzioni era inferiore a tre anni). Rimangono valide le sanzioni principali concordate e applicate con il rito (pena di tre anni di reclusione rideterminata secondo il percorso motivazionale già indicato).
Norme richiamate
Richiamato come fondamento del patteggiamento (applicazione concordata della pena) che ha portato all'adozione della sanzione principale; la Corte mantiene la validità del negozio processuale sulle sanzioni principali.
Norma sui criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che il giudice che applica pene accessorie non concordate debba motivare specificamente, valutando gravità del fatto e profili oggettivi e psicologici, e che la motivazione generica usata dal G.i.p. è insufficiente.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Citato nel contesto dell'impugnabilità: la Corte sottolinea che, nonostante le modifiche procedurali, la statuizione sulle pene accessorie non concordate resta impugnabile per vizio di motivazione in sede di cassazione.
art. 12, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma relativa alle pene accessorie previste per reati tributari/bancari richiamata per individuare le specifiche pene accessorie la cui durata va riesaminata dal Tribunale in sede di rinvio.
art. 216, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Norma del codice della crisi/bancarotta che disciplina pene accessorie applicabili; la Corte ha rinviato il giudizio sulla durata delle pene accessorie previste da questa norma.
Stabilisce i limiti per l'interdizione dai pubblici uffici in relazione alla durata della reclusione. La Corte ha applicato questo principio per ritenere illegittima l'interdizione temporanea imposta dal G.i.p., perché la pena base del reato più grave, dopo le diminuzioni, era inferiore a tre anni.
Massime di principio
- Quando in un patteggiamento il giudice applica pene accessorie non concordate deve motivare specificamente la scelta della durata, richiamando i criteri dell'art. 133 c.p. e indicando quali profili di gravità giustificano la misura adottata.
- Le decisioni sulle pene accessorie non concordate sono impugnabili per vizio di motivazione anche dopo le modifiche procedurali (es. art. 448 c.p.p.), e la Cassazione può annullare la parte motivazionale con rinvio.
- L'interdizione temporanea dai pubblici uffici è applicabile solo se la pena base del reato più grave, considerata prima degli aumenti per continuazione ma dopo le riduzioni applicabili (es. per il rito), raggiunge le soglie previste dall'art. 29 c.p.; altrimenti l'interdizione è illegale ed eliminabile anche d'ufficio.
- In presenza di più reati unificati per continuazione, ai fini delle pene accessorie va preso a riferimento il criterio della pena base del reato più grave e non la somma risultante dall'aumento per continuazione.
- La Cassazione può rilevare d'ufficio l'illegittimità di una pena accessoria quando questa è stata irrogata senza i presupposti di legge, anche se la questione non era dedotta nel ricorso.
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