Cassazione Penale, Sentenza n. 45882/2023 del 14/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la confisca non fosse oggetto dell'accordo tra le parti e non risultasse adeguatamente motivata. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca e ha rinviato al medesimo ufficio (Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Pistoia) per un nuovo esame volto a verificare i presupposti giustificativi della misura di confisca.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della confisca disposta nella sentenza di patteggiamento (reati: bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale). Il ricorrente denuncia vizio di motivazione e erronea applicazione di norme processuali (artt. 240 c.p., 125, 444, 445, 447, 448 c.p.p.), sostenendo che: il provvedimento di confisca (€132.400,00) è privo di motivazione; l'accordo di patteggiamento escluderebbe implicitamente la confisca del denaro; sussisterebbe una contraddizione del giudice che ha riconosciuto le attenuanti generiche per il versamento di €93.000,00 alla curatela ma ha comunque disposto la confisca dell'intera somma distratta.
Norme richiamate
Riguarda la confisca; la Corte ha ritenuto che la misura, se non prevista/espressamente concordata nell'accordo, richiede motivazione specifica da parte del giudice di merito.
Norma sul patteggiamento (applicazione della pena su accordo). Anche nella sentenza di patteggiamento il giudice deve verificare e motivare le misure accessorie che non siano rimaste oggetto dell'accordo.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso per cassazione contro sentenze di patteggiamento quando la misura (es. misura di sicurezza) sia stata oggetto dell'accordo; se la misura non è stata concordata è invece impugnabile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale.
Disciplina i motivi di cassazione per vizio di motivazione; la Corte ricorda che, quando la misura non è parte dell'accordo, la valutazione del giudice di merito è sindacabile per insufficiente o mancata motivazione.
art. 125, 445, 447 cod. proc. pen.
art. 125, 445, 447 cod. proc. pen.
Norme richiamate nel ricorso relative al procedimento penale e alle formalità del giudizio; la censura invoca anche la corretta applicazione delle disposizioni processuali connesse al patteggiamento e agli effetti accessori della sentenza.
Massime di principio
- Quando una misura accessoria (es. confisca) non è stata espressamente concordata nel patteggiamento, il giudice deve motivare specificamente la sua applicazione; in mancanza la decisione è annullabile per vizio di motivazione.
- L'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, limita il sindacato di cassazione sulle misure previste dall'accordo; diversamente le misure non concordate restano esaminate secondo la disciplina generale sui vizi di motivazione (art. 606 c.p.p.).
- La presenza di elementi che appaiono contraddittori nella motivazione (es. riconoscimento di attenuanti in ragione di pagamenti parziali e contemporanea confisca della somma distratta) obbliga il giudice a chiarire il proprio ragionamento; altrimenti la motivazione è insufficiente.
- In sede di patteggiamento è opportuno prevedere e riportare in modo chiaro e completo nel verbale gli effetti e le eventuali misure accessorie concordate, per evitare future impugnazioni sulla mancata o insufficiente motivazione.
- In caso di annullamento limitato di una misura accessoria, il processo viene spesso rinviato per un nuovo esame da parte dello stesso giudice di merito, che dovrà integrare la motivazione o modificare la statuizione in conformità al principio di legalità e alle risultanze probatorie.
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