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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45882/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la confisca non fosse oggetto dell'accordo tra le parti e non risultasse adeguatamente motivata. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca e ha rinviato al medesimo ufficio (Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Pistoia) per un nuovo esame volto a verificare i presupposti giustificativi della misura di confisca.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della confisca disposta nella sentenza di patteggiamento (reati: bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale). Il ricorrente denuncia vizio di motivazione e erronea applicazione di norme processuali (artt. 240 c.p., 125, 444, 445, 447, 448 c.p.p.), sostenendo che: il provvedimento di confisca (€132.400,00) è privo di motivazione; l'accordo di patteggiamento escluderebbe implicitamente la confisca del denaro; sussisterebbe una contraddizione del giudice che ha riconosciuto le attenuanti generiche per il versamento di €93.000,00 alla curatela ma ha comunque disposto la confisca dell'intera somma distratta.

Norme richiamate

  • art. 240 cod. pen.

    Riguarda la confisca; la Corte ha ritenuto che la misura, se non prevista/espressamente concordata nell'accordo, richiede motivazione specifica da parte del giudice di merito.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento (applicazione della pena su accordo). Anche nella sentenza di patteggiamento il giudice deve verificare e motivare le misure accessorie che non siano rimaste oggetto dell'accordo.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione contro sentenze di patteggiamento quando la misura (es. misura di sicurezza) sia stata oggetto dell'accordo; se la misura non è stata concordata è invece impugnabile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di cassazione per vizio di motivazione; la Corte ricorda che, quando la misura non è parte dell'accordo, la valutazione del giudice di merito è sindacabile per insufficiente o mancata motivazione.

  • art. 125, 445, 447 cod. proc. pen.

    art. 125, 445, 447 cod. proc. pen.

    Norme richiamate nel ricorso relative al procedimento penale e alle formalità del giudizio; la censura invoca anche la corretta applicazione delle disposizioni processuali connesse al patteggiamento e agli effetti accessori della sentenza.

Massime di principio

  • Quando una misura accessoria (es. confisca) non è stata espressamente concordata nel patteggiamento, il giudice deve motivare specificamente la sua applicazione; in mancanza la decisione è annullabile per vizio di motivazione.
  • L'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, limita il sindacato di cassazione sulle misure previste dall'accordo; diversamente le misure non concordate restano esaminate secondo la disciplina generale sui vizi di motivazione (art. 606 c.p.p.).
  • La presenza di elementi che appaiono contraddittori nella motivazione (es. riconoscimento di attenuanti in ragione di pagamenti parziali e contemporanea confisca della somma distratta) obbliga il giudice a chiarire il proprio ragionamento; altrimenti la motivazione è insufficiente.
  • In sede di patteggiamento è opportuno prevedere e riportare in modo chiaro e completo nel verbale gli effetti e le eventuali misure accessorie concordate, per evitare future impugnazioni sulla mancata o insufficiente motivazione.
  • In caso di annullamento limitato di una misura accessoria, il processo viene spesso rinviato per un nuovo esame da parte dello stesso giudice di merito, che dovrà integrare la motivazione o modificare la statuizione in conformità al principio di legalità e alle risultanze probatorie.

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