Cassazione Civile, Ordinanza n. 17497/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per il periodo d'imposta 2004 nei confronti di una socia di una società a ristretta base partecipativa, poi estinta a seguito di liquidazione. L'Ufficio pretendeva il pagamento di IVA e sanzioni, assumendo la responsabilità solidale della socia per i carichi fiscali della società e, in appello, aveva dedotto anche che l'estinzione della società fosse strumentale a finalità elusive/evasive. La CTR aveva confermato la decisione favorevole alla contribuente, dichiarando inammissibile l'appello dell'Ufficio perché fondato su una questione nuova (abuso del diritto) e, comunque, ritenendo non provata la percezione da parte della socia di somme dalla liquidazione. In cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che l'abuso del diritto è rilevabile d'ufficio e non integra domanda nuova; con il secondo ha lamentato omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che già in primo grado avesse allegato il bilancio finale di liquidazione da cui risultava che la contribuente aveva riscosso euro 59.393,00 e che il piano di riparto era stato approvato dai soci.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha affermato che, in tema di abuso del diritto/elusione fiscale, opera una clausola generale antielusiva rilevabile d'ufficio anche in cassazione; pertanto la CTR ha errato nel qualificare come nuova e inammissibile la censura dell'Ufficio sul carattere abusivo della condotta. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la CTR, avendo già dichiarato inammissibile l'appello, aveva esaurito la potestas iudicandi; le ulteriori argomentazioni di merito erano quindi prive di effetti giuridici e non potevano essere utilmente censurate. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR Campania in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Nel processo tributario vieta la proposizione di domande nuove in appello, ma non impedisce il rilievo officioso dell'abuso del diritto/elusione fiscale.
È richiamato per il divieto di domande ed eccezioni nuove in appello, ma la Corte chiarisce che il tema dell'abuso del diritto non vi rientra quando sia questione rilevabile d'ufficio.
È il parametro del vizio processuale dedotto con il primo motivo; la Corte accoglie la censura per error in procedendo della sentenza impugnata.
È il parametro invocato per il secondo motivo di ricorso, poi dichiarato inammissibile.
art. 53 Cost.
Richiamato quale base costituzionale del principio antielusivo in materia di imposte dirette.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, l'abuso del diritto/elusione fiscale integra una clausola generale antielusiva rilevabile d'ufficio dal giudice, anche in cassazione; perciò la relativa questione non può essere qualificata come domanda nuova solo perché introdotta o sviluppata in appello.
- Un'operazione formalmente lecita può essere disconosciuta dall'Amministrazione finanziaria quando sia realizzata בעיקרmente per ottenere vantaggi fiscali contrari alla ratio delle norme tributarie; tale qualificazione è esclusa solo dalla presenza di valide ragioni extrafiscali economicamente apprezzabili.
- Quando il giudice dichiara inammissibile un motivo di appello o un'impugnazione, le eventuali ulteriori argomentazioni di merito formulate comunque nella sentenza sono prive di effetti decisori; la parte soccombente deve censurare la declaratoria di inammissibilità, non le argomentazioni meramente aggiuntive di merito.
- Se il giudice di appello si è spogliato della potestas iudicandi per avere dichiarato inammissibile l'impugnazione, non è configurabile un interesse a impugnare nel merito le sue considerazioni ulteriori, perché esse non hanno inciso sulla decisione.
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