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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11088/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Ha contestato che il Tribunale abbia aderito acriticamente alle valutazioni del GIP, avendo fondato la sussistenza della 'ndrina di Briatico su una sentenza di primo grado non definitiva; ha denunciato omissione di esame della memoria difensiva; ha contestato la attendibilita' e la rilevanza delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giuseppe Comito; ha sostenuto l'insussistenza del rapporto associativo con esponenti della cosca e la non riconducibilita' al sodalizio del reato di tentata estorsione (capo 47), evidenziando la brevità dei contatti telefonici ed il fatto che l'attivita' lavorativa contestata sarebbe successiva ai fatti. Ha inoltre dedotto che le esigenze cautelari (pericolo di fuga e di inquinamento probatorio) sarebbero fondate su elementi inesistenti o datati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso non denunciava violazioni di norme specifiche nè la manifesta illogicita' della motivazione nei termini richiesti, limitandosi a censure di fatto e a una rivalutazione del materiale probatorio. Ha confermato che i gravi indizi possono essere desunti anche dal dispositivo di sentenze non ancora passate in giudicato e che il Tribunale ha adeguatamente considerato la memoria difensiva, ha motivato circa l'attendibilita' del collaboratore Comito evidenziando riscontri e ha individuato l'apporto concreto del ricorrente nella gestione del settore NCC del sodalizio, collegandolo inoltre al fatto estorsivo contestato. Ha ritenuto giustificate le esigenze cautelari in ragione del contesto mafioso, della gravita' e delle modalita' dei fatti. Per effetto dell'inammissibilita' ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamata nella doglianza del ricorrente; la Corte ha ricordato che il ricorso per cassazione contro misure cautelari richiede la denunzia di violazioni di norme specifiche o della manifesta illogicita' della motivazione, e non puo' essere usato per una rivalutazione dei fatti.

  • art. 416 bis cod. pen.

    Norma sull'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari raccolti (dichiarazioni del collaboratore, intercettazioni, emersioni documentali) fossero idonei a sostenere la gravita' indiziaria in relazione alla partecipazione al sodalizio.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla presunzione prevista dal comma 3; la Corte ha valutato che non sussistessero elementi idonei a vincere la presunzione a favore dell'indagato e che le esigenze cautelari rimanessero attuali

  • art. 51, comma 3 bis cod. proc. pen.

    Richiamato quanto alle condizioni che attenuano la misura; la Corte ha ritenuto che il tempo trascorso non fosse idoneo ad eliminare le esigenze cautelari alla luce del contesto e della gravita' dei fatti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilita' del ricorso.

  • art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione di carattere organizzativo richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro misure cautelari e' ammissibile solo per violazione di norme specifiche o per manifesta illogicita' della motivazione; censure che pongono questioni di fatto o chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili.
  • Il dispositivo di una sentenza di condanna non definitiva puo' costituire fonte di gravi indizi per l'applicazione di misure cautelari; non e' richiesta l'irrevocabilita' della sentenza per trarne elementi probatori.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono essere ritenute attendibili se accompagnate da riscontri fattuali o intercettivi; l'innalzamento di dubbi generici sull'attendibilita' richiede elementi specifici per scalfire la motivazione del giudice di merito.
  • Per i reati di stampo mafioso il giudice delle misure valuta le esigenze cautelari anche guardando al contesto criminale, alla gravita' intrinseca dei fatti, alle modalita' esecutive e alle finalita' tipicamente mafiose; il tempo trascorso non elimina automaticamente il pericolo di recidiva o di inquinamento probatorio.
  • Nelle impugnazioni cautelari e' essenziale indicare con precisione i profili di illegittimita' o di manifesta illogicita' della motivazione: rilievi generici o rielaborazioni alternative della ricostruzione probatoria non sono sufficienti.

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