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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08869/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso per decreto ingiuntivo promosso da due fratelli, quali figli ed eredi del de cuius, nei confronti della banca depositaria di somme e titoli intestati al defunto, per ottenere sia il pagamento di somme sia il trasferimento/consegna della quota di titoli. La banca, eseguita la provvisoria esecutorietà del decreto, propose opposizione sostenendo la legittimità del proprio iniziale rifiuto; il Tribunale accolse l’opposizione, ma in appello la Corte territoriale accolse parzialmente le domande condannando la banca al pagamento di una quota del valore complessivo dei titoli. Successivamente, su ricorso della banca, la Corte d’appello corresse il dispositivo precisando che la somma era già stata corrisposta dall’istituto di credito. Il ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza corretta denunciando violazione degli artt. 387 e 288 c.p.c., sostenendo che non si trattasse di errore materiale emendabile, bensì di una modifica sostanziale della decisione, idonea a privarlo del titolo esecutivo; ha inoltre dedotto che la motivazione della sentenza si riferiva solo alle somme in giacenza e non anche ai titoli, mentre il dispositivo condannava al pagamento di una percentuale del controvalore dei titoli, risultato di uno specifico calcolo del giudice.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che la correzione ex art. 287 c.p.c. è ammissibile quando vi sia difformità tra la decisione voluta dal giudice e la sua rappresentazione grafica, purché l’errore sia riconoscibile dal testo del provvedimento e non incida sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione. Nel caso concreto, dalla sentenza d’appello risultava che la Corte territoriale aveva inteso recepire integralmente l’eccezione della banca, fondata sull’avvenuto pagamento della somma oggetto della domanda, sicché il riferimento del dispositivo alla condanna al pagamento integrava un errore materiale immediatamente percepibile e correggibile. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese in favore della controricorrente e con attestazione dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    consente la correzione degli errori materiali quando vi sia una divergenza tra l’ideazione del giudice e la sua espressione grafica, riconoscibile dal testo del provvedimento, senza incidere sulla sostanza della decisione

  • art. 288 c.p.c.

    disciplina il procedimento di correzione dell’errore materiale richiamato quale base della censura del ricorrente

  • art. 387 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    comporta, in caso di rigetto del ricorso, l’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • La correzione dell’errore materiale è ammessa quando il provvedimento, considerato nel suo complesso, consenta di riconoscere con immediatezza una divergenza tra la volontà decisoria del giudice e la sua trascrizione, senza che sia necessario un nuovo apprezzamento di merito.
  • Non costituisce errore materiale, ma errore sostanziale, solo la modifica che incida sul contenuto concettuale della decisione; se invece il dispositivo contrasta con una motivazione che mostra chiaramente quale fosse la statuizione voluta, la correzione è legittima.
  • Ai fini della qualificazione dell’errore come materiale, il giudice di legittimità valorizza il confronto tra motivazione, conclusioni delle parti e dispositivo, per verificare se il refuso o l’improprio riferimento sia frutto di mera inesattezza grafica.
  • Quando la correzione si limita a rendere il dispositivo coerente con l’assetto decisorio già desumibile dalla motivazione, non si lede il titolo esecutivo, perché il provvedimento complessivamente considerato resta idoneo a rendere conoscibile la statuizione effettiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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