Cassazione Penale, Ordinanza n. 23155/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna per furto in abitazione. La ricorrente ha proposto ricorso deducendo nullità della sentenza e vizio di motivazione, sostenendo che il fatto fosse stato qualificato come furto in abitazione anziché come furto semplice senza verificare un presupposto fattuale decisivo: se il cortile in cui si trovava la bicicletta sottratta fosse o meno pertinenziale all'abitazione della persona offesa. Nel corso del giudizio di legittimità l'imputata, detenuta presso la Casa Circondariale di Reggio Emilia, ha però fatto pervenire formale rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
furto in abitazione (art. 624-bis c.p.)
La qualificazione giuridica del fatto come furto in abitazione era stata confermata dalla Corte di appello; il ricorso contestava proprio la sussistenza del presupposto spaziale della pertinenzialità del cortile all'abitazione, ma la Corte di cassazione non è entrata nel merito per effetto della rinuncia.
In caso di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con applicazione delle conseguenze economiche previste dalla legge.
- Quando il motivo di ricorso investe la corretta qualificazione del fatto come furto in abitazione, è centrale verificare se il luogo in cui si trova il bene sottratto sia pertinenza dell'abitazione della persona offesa; tuttavia, se interviene rinuncia al ricorso, la Corte non esamina il merito della censura.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo diversa disciplina applicabile nel caso concreto.
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