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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6211/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva rigettato il riesame avverso la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva: 1) abnormità e violazione di legge con riferimento all'art. 309, comma 10, c.p.p. e al principio del ne bis in idem cautelare, sostenendo che la precedente ordinanza era stata annullata per mancanza di indicazione di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza (vizietto sostanziale) e quindi la nuova emissione non poteva ricorrere senza nuovi elementi; 2) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 294 c.p.p., perché la Corte d'Assise non avrebbe proceduto all'interrogatorio dell'indagato entro dieci giorni dall'esecuzione del provvedimento, interrogatorio reso necessario dall'emissione del provvedimento il 27/05/2022 prima dell'apertura del dibattimento (06/06/2022).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'ordinanza del 27/05/2022 era stata emessa a seguito dell'annullamento della precedente ordinanza per difetto di autonoma valutazione, ossia per un vizio formale; la giurisprudenza di legittimità consente la reiterazione della misura quando l'annullamento sia dovuto a carenze formali e non ad una decisione sul merito che abbia escluso la sussistenza dei presupposti cautelari (principio del ne bis in idem cautelare non applicabile nel caso di annullamento per vizi formali). Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il ricorrente non ha allegato l'esistenza di nuovi e diversi elementi rispetto alla precedente ordinanza né ha affermato che non fosse stato già svolto l'interrogatorio ex art. 294 c.p.p.; la giurisprudenza richiamata precisa che, in assenza di elementi nuovi, non è necessario ripetere l'interrogatorio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p., comma 10

    La norma limita la rinnovazione della misura cautelare quando il precedente provvedimento sia rimasto caducato per valutazione di merito che abbia escluso la sussistenza delle condizioni di legittimità; non impedisce invece la nuova emissione se l'annullamento è dovuto a vizi formali come la mancanza di autonoma valutazione

  • art. 294 c.p.p.

    Disciplina l'interrogatorio dell'indagato; la pronuncia rileva che l'obbligo di ripetere l'interrogatorio non sussiste quando la nuova ordinanza è stata adottata senza nuovi elementi rispetto a quella annullata per carenza di autonoma valutazione

  • art. 311 c.p.p., comma 5-bis

    Richiamato insieme all'art. 309 per spiegare l'inefficacia dell'ordinanza genetica quando la decisione non è stata adottata entro il termine di dieci giorni; qui il giudice registra che su tali termini è stata dichiarata inefficace la precedente ordinanza genetica

  • artt. 110, 575, 577, 61 n.5, 416-bis.1, 411 c.p.

    Norme penali indicate per descrivere i reati addebitati al ricorrente: concorso in omicidio con aggravanti (premeditazione, minorata difesa, metodo e agevolazione mafiosi) e distruzione/occultamento di cadavere

  • art. 616 c.p.p.

    Testo invocato per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente a seguito del rigetto dell'impugnazione

Massime di principio

  • La rinnovazione di una misura cautelare è ammessa quando il precedente annullamento abbia riguardato solo vizi formali (ad es. mancanza di autonoma valutazione): il divieto previsto dall'art. 309 c.p.p., comma 10, opera invece se l'annullamento è risultato da una valutazione di merito che abbia escluso i presupposti della misura
  • Per opporre con successo il principio del ne bis in idem cautelare occorre dimostrare che la precedente decisione abbia effettivamente giudicato sul merito la non sussistenza delle condizioni cautelari, non basta l'affermazione generica di annullamento
  • Se la nuova ordinanza cautelare non si fonda su elementi nuovi e diversi rispetto alla precedente annullata per vizi formali, il giudice non è tenuto a ripetere l'interrogatorio dell'indagato ex art. 294 c.p.p.
  • Chi contesta la rinnovazione deve specificare e documentare l'assenza di requisiti o l'esistenza di giudicati cautelari impeditivi; deduzioni generiche o mancata indicazione di nuovi elementi rendono le doglianze infondate o inammissibili
  • In caso di rigetto del ricorso, il giudice può condannare il ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare il merito dell'impugnazione anche in termini di rischio economico

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