Cassazione Penale, Ordinanza n. 24215/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione aggravato. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione della sua responsabilità penale, sostenendo che la motivazione non consentisse di attribuirgli anche il furto delle monete rinvenute all'interno della macchina per il caffè. Con il secondo motivo denunciava violazione di legge in ordine all'applicazione dell'art. 624-bis c.p., contestando la qualificazione della sagrestia quale luogo destinato a privata dimora e dunque la configurabilità del furto in abitazione. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sul vizio di motivazione non colpisse un effettivo deficit argomentativo rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., poiché la motivazione della sentenza impugnata presentava un percorso logico corretto e non sindacabile nel merito. Ha inoltre escluso che vi fosse violazione di legge sull'art. 624-bis c.p., richiamando l'orientamento secondo cui la sagrestia, per la sua funzione e per il controllo degli accessi, può integrare un luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione è censurabile solo nei limiti in cui emerga un contrasto logico del percorso argomentativo con le massime di esperienza o con altre affermazioni della sentenza, non potendo la Cassazione rivalutare le acquisizioni processuali.
Il furto in abitazione è configurabile anche in relazione a una sagrestia, quando essa sia funzionalmente destinata ad attività complementari al culto e sia luogo in cui l'accesso di terzi è selezionato da chi ne abbia la disponibilità.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. sussiste solo quando il ragionamento del giudice sia internamente incoerente o in contrasto con massime di esperienza o con altre affermazioni della decisione; non è consentita alla Cassazione una nuova verifica della corrispondenza della motivazione alle prove acquisite.
- La qualificazione di un luogo come destinato a privata dimora ai fini del furto in abitazione dipende dalla sua concreta funzione e dal controllo selettivo degli accessi, non dalla natura confessionale o dalla specificità del culto cui esso è servente.
- La sagrestia, quando sia adibita anche a funzioni di ufficio e gestione della comunità religiosa e sia accessibile solo previa selezione degli ingressi, può essere assimilata a un luogo destinato a privata dimora ai sensi dell'art. 624-bis c.p.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare la ricostruzione logica già congruamente motivata dal giudice di merito, senza individuare un reale vizio logico o giuridico, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
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