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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23326/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

Il contribuente impugnava l'estratto di ruolo, deducendo che l'atto presupposto, una cartella di pagamento, non gli era stato validamente notificato. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva riformato in appello dichiarando inammissibile il ricorso originario sul presupposto che la cartella risultasse invece regolarmente notificata. In Cassazione il contribuente articolava due motivi: con il primo denunciava, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul disconoscimento, ex artt. 214, 215 e 216 c.p.c., della scrittura e della sottoscrizione dell'atto di notifica prodotto dal riscossore, lamentando anche la mancata verificazione della scrittura; con il secondo motivo censurava, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, ancora connesso al medesimo disconoscimento.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente perché strettamente connessi. Ha affermato che la raccomandata informativa che completa la notificazione ex art. 140 c.p.c. è soggetta alla disciplina del regolamento postale e che, quanto alla sottoscrizione illeggibile dell'avviso di ricevimento, è necessaria la proposizione della querela di falso, essendo l'avviso di ricevimento un atto pubblico la cui efficacia probatoria può essere contestata solo con tale strumento. Ne consegue che il disconoscimento della firma non era ammissibile e che, pertanto, sia la censura di omessa pronuncia sia quella di omesso esame erano prive di decisività. Il ricorso è stato rigettato; la Corte non ha pronunciato sulle spese perché l'agente della riscossione non ha svolto difese, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La firma apposta sull'avviso di ricevimento della notificazione non può essere contestata con il semplice disconoscimento della sottoscrizione, ma solo mediante querela di falso, poiché l'avviso di ricevimento è atto pubblico assistito da pubblica fede.
  • Quando la contestazione della notificazione riguarda un documento la cui efficacia probatoria è riservata alla querela di falso, le censure di omessa pronuncia o di omesso esame del fatto risultano prive di decisività.
  • La raccomandata informativa che completa la notificazione ex art. 140 c.p.c. segue la disciplina del regolamento postale e va valutata secondo le regole proprie del relativo procedimento notificatorio.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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