Cassazione Penale, Sentenza n. 10595/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale di più pene, contestando in particolare: (i) la violazione degli artt. 674 c.p.p., 164 e 168 c.p. perché il giudice dell'esecuzione non avrebbe acquisito i fascicoli della cognizione per verificare se il giudice che aveva concesso il beneficio conoscesse le cause ostative; (ii) con riferimento a singoli titoli (in particolare il titolo n.6 e n.4) che il pubblico ministero avrebbe dovuto impugnare la sentenza e non chiedere la revoca in sede esecutiva; (iii) che la sospensione era stata concessa in assenza di cause ostative al momento della decisione (con riferimento ai titoli n.3 e n.4); (iv) una censura costituzionale (artt.3 e 27 Cost.) per il fatto che la revoca sarebbe dipesa da ritardi amministrativi nell'aggiornamento del casellario giudiziale.
La decisione
La Corte ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo nella parte in cui la revoca riguardava le sentenze del 15/10/2018 (irrevocabile il 17/12/2018) e del 20/11/2019 (irrevocabile il 18/06/2020), perché il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto acquisire i fascicoli del giudizio di cognizione per verificare se le cause ostative fossero note al giudice che aveva concesso il beneficio; per tali due revoche l'ordinanza è annullata e si dispone il rinvio per nuovo giudizio. Per il resto il ricorso è stato respinto: le revoche riferite ad altri titoli sono state ritenute legittime (per taluni non sussistevano cause ostative al momento della concessione, per altri è applicabile la regola che la revoca è dovuta anche se la causa ostativa è divenuta definitiva successivamente alla concessione), il motivo costituzionale è stato dichiarato inammissibile (genericità e carenza di interesse).
Norme richiamate
Codice di procedura penale - art. 674, comma 1-bis
Consente al pubblico ministero, in determinati casi, di chiedere la revoca della sospensione condizionale; il giudice dell'esecuzione investito della richiesta deve accertare preliminarmente se i precedenti ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione
Codice penale - art. 164, comma 4
Stabilisce limiti alla concessione della sospensione condizionale della pena in presenza di precedenti; la giurisprudenza interpreta la norma nel senso che, se la sospensione è stata concessa oltre i limiti previsti, il giudice dell'esecuzione è tenuto a disporne la revoca anche se la causa ostativa è divenuta definitiva successivamente
Codice penale - art. 168, commi 1 e 3
Prevede la revoca della sospensione condizionale in presenza di ulteriori condanne o violazioni delle condizioni; applicato per valutare il superamento dei limiti massimi e l'esistenza di cause ostative
Codice di procedura penale - art. 666, comma 5
Attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori (anche d'ufficio) per acquisire documenti e fascicoli necessari all'accertamento delle condizioni che giustificano o meno la revoca
Codice di procedura penale - art. 648
Norma richiamata nelle censure sull'impugnazione delle sentenze: la ricorrente sosteneva che il PM avrebbe potuto impugnare la sentenza invece di chiedere la revoca, deduzione che il giudice ha ritenuto assorbita o infondata
Costituzione della Repubblica Italiana - artt. 3 e 27
Richiamati nella censura per presunta violazione dei principi di uguaglianza e ragionevole durata/umanità della pena a causa di ritardi amministrativi nel casellario; la Corte li ha giudicati inammissibili per genericità e carenza di interesse
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta di revoca della sospensione condizionale ex art. 674 c.p.p., deve acquisire i fascicoli del giudizio di cognizione per accertare se le cause ostative risultassero documentalmente al giudice che ha concesso il beneficio (dovere istruttorio ex art.666 c.p.p.).
- La revoca della sospensione condizionale è legittima anche quando la causa ostativa è divenuta definitiva dopo la concessione del beneficio: la giurisprudenza ammette la revoca se la sospensione è stata concessa oltre i limiti posti dall'art.164, comma 4 c.p.
- Le censure che invocano violazioni costituzionali con affermazioni generiche sul funzionamento amministrativo del casellario sono inammissibili se non documentano l'effettivo pregiudizio o il nesso causale tra il ritardo amministrativo e l'esecuzione della pena.
- Se la parte resistente (es. il pubblico ministero) aveva strumenti processuali alternativi (impugnazione) la valutazione della correttezza dell'uso dello strumento esecutivo va compiuta caso per caso; talune deduzioni possono risultare assorbite o non ostative all'azione in sede esecutiva.
- In fase di ricorso è essenziale indicare e documentare concretamente quale pregiudizio si sarebbe subito e fornire i calcoli/elementi probatori relativi alle date di irrevocabilità e agli effetti della revoca; mere affermazioni non sono sufficienti.
- In situazioni simili, il difensore deve chiedere espressamente e tempestivamente l'acquisizione dei fascicoli di cognizione quando ritiene che il giudice della cognizione non fosse in possesso di informazioni rilevanti sul casellario, per evitare che la revoca sia fondata su elementi non verificati.
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