Cassazione Penale, Sentenza n. 26116/2025 del 16/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per presunto errore di fatto avverso la sentenza della Quinta Sezione della Corte di cassazione del 28.6.2024. Il ricorrente articolava quattro motivi: 1) censura sull'errato calcolo della prescrizione con riferimento alla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, c.p., sostenendo che non si può raddoppiare la recidiva sia ai fini del termine minimo sia del termine massimo di prescrizione; 2) errato calcolo del termine prescrizionale relativo al reato di cui all'art. 10 L. 497/1974 (detenzione di armi), con indicazione di data di decorrenza dell'arresto (1.11.2007) e computo che porterebbe alla scadenza del 28.2.2021; 3) omessa decisione sulla richiesta di catalogazione delle armi sequestrate, ritenuta decisiva per la determinazione della pena e del termine prescrizionale; 4) mancato esame della prova acquisita mediante accertamento georadar e doglianza sulla portata dell'annullamento precedentemente disposto dalla Cassazione, con contestazione della non formazione del giudicato progressivo sui capi 1) e 2).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze sollevate non rientrano nell'ambito dell'errore materiale o dell'errore di fatto disciplinati dall'art. 625-bis c.p.p., ma configurano invece questioni di diritto, di interpretazione o di valutazione giurisdizionale non impugnabili con il rimedio straordinario per errore di fatto. In particolare, i profili relativi al calcolo della prescrizione e alla recidiva costituiscono profili di interpretazione giuridica e non semplici svisti aritmetici; le richieste sul punto della catalogazione delle armi e sull'accertamento georadar investono valutazioni tecniche e di merito già rimaste indenni rispetto al perimetro del giudicato progressivo determinato dalle precedenti pronunce. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 3, c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina il ricorso straordinario per errore materiale ed errore di fatto; la Corte interpreta in senso restrittivo i rimedi ex art. 625-bis: sono ammissibili solo i veri errori materiali o le sviste percettive interne agli atti di legittimità, non le valutazioni giuridiche o di merito.
art. 616, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e altra sanzione in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norma sulla recidiva che incide sulla determinazione della pena e, indirettamente, sui termini di prescrizione; la Corte ha ritenuto che le questioni interpretative relative all'applicazione della recidiva non siano meri errori di fatto.
Norma sull'aumento di pena per recidiva; citata nella motivazione in relazione alla determinazione della pena massima per i reati di ricettazione e detenzione di armi.
Norma penale relativa alle armi da fuoco; la sua applicazione e il calcolo della prescrizione collegata sono stati oggetto di doglianza ma considerati questioni di diritto/valutazione non ricomprese nel rimedio per errore di fatto.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 29240 dell'1/6/2018 (Barbato)
Riferimento a principio secondo cui gli errori di diritto o di interpretazione non rientrano nell'ambito dell'errore di fatto impugnabile con il ricorso straordinario.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 3367 del 4/10/2016
Sottolinea che gli errori di valutazione e di giudizio dovuti a non corretta interpretazione degli atti di cassazione sono estranei all'errore di fatto.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 18651 del 26/3/2015 (Moroni)
Affermato che, se la causa dell'errore non è riconducibile a una semplice svista percettiva ma la decisione contiene valutazioni, non si configura errore di fatto ma errore di giudizio, escluso dal rimedio straordinario.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. ha un ambito molto limitato: sono tutelate solo le mere sviste materiali o percettive interne agli atti; le questioni di diritto o di valutazione giurisdizionale non sono rimediabili con questo strumento.
- Le doglianze sul calcolo della prescrizione devono identificare un errore materiale aritmetico o una palese svista documentabile; se la controversia riguarda l'individuazione del momento di consumazione o l'applicazione di istituti (es. recidiva), si tratta di questione interpretativa non rientrante nel ricorso per errore di fatto.
- Le eccezioni fondate su valutazioni tecniche (catalogazione di armi, esami peritali, accertamenti georadar) vanno proposte e insistite nei gradi ordinari di giudizio; la loro mancata discussione o valutazione non costituisce automaticamente errore di fatto della Corte di cassazione.
- Se vi sono pronunce precedenti che hanno determinato giudicato progressivo su specifici capi, quelle questioni risultano precluse e non possono essere riaperte tramite ricorso straordinario.
- Per aumentare le probabilità di ammissibilità di un ricorso straordinario per errore di fatto, il ricorrente deve documentare chiaramente l'errore materiale (es. calcolo aritmetico inequivocabile riportato negli atti) e distinguere nettamente la lamentela da una semplice diversa interpretazione o rivalutazione del materiale probatorio.
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