Sentenza del 22/12/2016 n. 26711 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva annullato la cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2001 per IRPEG, IVA, sanzioni e interessi. L'Ufficio ha sostenuto che la comunicazione preventiva di irregolarità non fosse obbligatoria, poiché gli importi derivavano da imposte regolarmente dichiarate ma non versate e non sussistevano incertezze interpretative, errori o irregolarità formali nella dichiarazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che il contraddittorio preventivo e la comunicazione di irregolarità non sono necessari in ogni caso di iscrizione a ruolo derivante da controllo automatizzato, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Nel caso concreto, trattandosi di imposte dichiarate e non versate, tale presupposto non ricorreva.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi e comunicazione prevista dal comma 3
La procedura consente di liquidare automaticamente le imposte risultanti dalla dichiarazione. La comunicazione preventiva non è sempre necessaria, ma assume rilievo quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis
controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA
La disposizione disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e la liquidazione delle somme dovute, secondo principi analoghi a quelli dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, commi 1 e 5
qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione
Lo Statuto dei diritti del contribuente non impone un contraddittorio preventivo generalizzato per ogni controllo automatizzato. La comunicazione è necessaria quando il controllo evidenzi questioni interpretative, errori o irregolarità che richiedano chiarimenti.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, commi 1 e 2
se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione
La possibilità di pagare entro trenta giorni con riduzione delle sanzioni presuppone che vi sia un obbligo di inviare la comunicazione di irregolarità. La norma non rende tale comunicazione obbligatoria nei casi in cui manchino incertezze rilevanti sulla dichiarazione.
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, artt. 67 e 68
Il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate rappresenta legalmente l'Agenzia in giudizio; non è indispensabile indicare nel ricorso per cassazione il nome della persona fisica che ricopre tale carica.
Massime di principio
- In caso di controllo automatizzato, la comunicazione di irregolarità non è obbligatoria in modo generalizzato: è necessaria soprattutto quando emergano incertezze interpretative, errori o irregolarità formali nella dichiarazione.
- Se le imposte risultano correttamente dichiarate e l'unica violazione consiste nel mancato versamento, l'Amministrazione può procedere all'iscrizione a ruolo senza preventiva comunicazione di irregolarità.
- La mancata comunicazione preventiva non determina automaticamente la nullità della cartella; occorre verificare se, nel caso concreto, sussistessero effettivamente incertezze rilevanti sulla dichiarazione.
- Il beneficio del pagamento entro trenta giorni con sanzioni ridotte è collegato all'esistenza dei presupposti per l'invio della comunicazione, ma non trasforma tale comunicazione in un adempimento obbligatorio per ogni controllo automatizzato.
- Quando una sentenza di merito viene cassata con rinvio, la controversia non è necessariamente definita nel merito: il giudice di rinvio deve riesaminare la causa applicando i principi indicati dalla Corte di cassazione.
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