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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17523/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del 16/06/2021 con cui il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale ha motivato il diniego richiamando la gravità dei reati in espiazione (condanna per tre reati di usura e uno di estorsione; il ricorrente era stato invece assolto dalla contestazione di associazione a delinquere), l'esistenza di informazioni di polizia negative sui collegamenti con criminalità locale e il mancato risarcimento del danno alle vittime. Il ricorrente, tramite difensore, ha chiamato in causa la presunta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e ha sottolineato elementi favorevoli quali una proposta lavorativa documentata. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia correttamente applicato l'art. 47, comma 2, legge n. 354/1975 (che richiede una duplice prognosi favorevole: prevenzione del pericolo di commissione di altri reati e utilità per la rieducazione), valutando negativamente la possibilità di formulare entrambe le prognosi a favore del ricorrente a causa della gravità dei reati, delle informazioni di polizia negative e del mancato risarcimento alle vittime. La Corte ha inoltre richiamato la particolare rilevanza, nel bilanciamento, del mancato risarcimento delle vittime dei reati di usura ed estorsione, alla luce di specifiche norme (Fondo di solidarietà e successive disposizioni). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354

    "il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, se il soggetto è recluso, e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna, se l'istanza è proposta da soggetto in libertà, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati"

    La norma pone due condizioni cumulative per l'affidamento in prova: che emerga una prognosi favorevole di rieducazione e che sia escluso un rischio di commissione di nuovi reati; il giudice deve bilanciare elementi di fatto per accertare entrambe le condizioni

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Disposizione richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita il contenuto del motivo in cassazione ai termini strettamente necessari, richiedendo sintesi e rispetto dei limiti formali del ricorso

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Fondamento giuridico del motivo di impugnazione relativo a mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione

  • art. 21, legge 23 febbraio 1999, n. 4

    Norma che ha istituito il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, richiamata per sottolineare la tutela speciale delle vittime in questi reati

  • DPR 16 agosto 1999, n. 455

    Regolamento attuativo relativo al Fondo di solidarietà, richiamato nel contesto della rilevanza del risarcimento alle vittime

  • legge 26 febbraio 2011, n. 10

    Norma che ha ricompreso il Fondo di solidarietà nel Fondo di rotazione per le vittime dei reati mafiosi, estorsivi e d'usura, conferendo ulteriore rilievo alla tutela delle vittime ai fini della valutazione dell'affidamento

Massime di principio

  • Per l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale sono necessarie due prognosi favorevoli e cumulative: utilità alla rieducazione e assenza di pericolo di commissione di nuovi reati
  • La gravità dei reati e le informazioni di polizia negative sono elementi decisivi che possono legittimamente escludere l'affidamento, specie se correlati al rischio di recidiva
  • Il mancato risarcimento alle vittime assume particolare rilievo quando si tratta di usura o estorsione, data la disciplina speciale di tutela delle vittime di tali reati
  • Proposte lavorative o altri elementi favorevoli possono influire, ma non sono determinanti se gli elementi negativi (gravità, informazioni di polizia, mancato risarcimento) impediscono una duplice prognosi positiva
  • In sede di legittimità il controllo sulla motivazione è limitato alla verifica della logica e della correttezza giuridica del ragionamento del giudice di merito; non è consentito sostituirsi alle valutazioni di merito

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