Cassazione Penale, Sentenza n. 20314/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Genova del 07/04/2021 per presunte violazioni di legge e vizio di motivazione relative a un reato previsto dall'art. 186 cod. strada riferito al fatto del 09/07/2016; il ricorrente deduceva errori di diritto e di motivazione nella decisione impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il reato contestato (art. 186 cod. strada, fatto del 9-7-2016) si è estinto per prescrizione. Per tale causa estintiva la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio, ritenendo incompatibile la prosecuzione del processo con l'obbligo di immediata declaratoria dell'estinzione. Non è stata applicata la norma prevista dall'art. 129 cpv. cod. proc. pen. perché non risultava sussistere una causa di non punibilità richiamabile. L'estinzione del reato ha comportato altresì, ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada, l'esclusiva competenza del Prefetto per accertare l'eventuale applicazione della sanzione amministrativa accessoria: la sanzione amministrativa applicata in sede penale è stata eliminata e la copia della sentenza è stata trasmessa al Prefetto di Genova per gli eventuali adempimenti amministrativi.
Norme richiamate
riferimento al fatto del 09/07/2016
La fattispecie penale contestata è quella prevista dall'art. 186 c.d.s.; il giudice ha constatato che il relativo reato è estinto per prescrizione e quindi non può essere più perseguito.
menzionato come "art. 129 cpv. cod. proc. pen." nel testo
La Corte ha escluso l'applicabilità del secondo comma dell'art. 129 c.p.p. nella fattispecie, perché non emergeva in modo evidente l'esistenza di una causa di non punibilità contemplata da quella norma; dunque non è stato possibile assoggettare il caso alla disciplina delle cause di non punibilità previste da tale disposizione.
art. 224, comma 3, cod. strada
L'estinzione del reato in sede penale per prescrizione determina che l'accertamento circa l'applicabilità della sanzione amministrativa accessoria spetti in via esclusiva al Prefetto; perciò la sanzione amministrativa applicata in sede penale deve essere eliminata e la materia rimessa all'autorità amministrativa competente.
Giurisprudenza richiamata (Sez. U., 21-10-1992, Marino; Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275; Cass., 23-1-1997, Bornigia; Cass., 24-6-1996, Battaglia)
citazioni di pronunce richiamate nella motivazione
La Corte si è richiamata a precedenti di legittimità secondo i quali, quando sia maturata la prescrizione, è obbligatoria l'immediata declaratoria dell'estinzione del reato e incompatibile la prosecuzione del processo con la dichiarazione di estinzione; da ciò deriva l'annullamento senza rinvio.
Massime di principio
- Se in cassazione emerge che il reato è estinto per prescrizione, il giudice deve dichiarare immediatamente l'estinzione e non può rinviare il processo: va disposta l'annullamento senza rinvio.
- L'accertamento della prescrizione preclude l'esame del merito dei motivi di impugnazione che avrebbero condotto a un eventuale annullamento con rinvio, perché la prosecuzione del processo è incompatibile con la declaratoria di estinzione del reato.
- L'estinzione del reato per prescrizione incide anche sulle sanzioni amministrative accessorie previste per il reato: ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada (o norme analoghe), l'accertamento dell'eventuale sanzione amministrativa è rimesso in via esclusiva all'autorità amministrativa competente (Prefetto), e la sanzione penale-accessoria applicata deve essere eliminata dal provvedimento penale.
- Non sempre è possibile derogare alla declaratoria di estinzione invocando cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.): l'applicazione di tale norma richiede che la causa di non punibilità sia evidente e adeguatamente documentata, altrimenti non può essere utilizzata in sede di cassazione al posto della declaratoria della prescrizione.
- In situazioni analoghe il difensore deve verificare tempestivamente i termini di prescrizione e sollevare la questione per ottenere, se spettante, la declaratoria immediata di estinzione; occorre inoltre considerare la separazione tra responsabilità penale e eventuali conseguenze amministrative che possono essere demandate ad autorità diverse.
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