Ordinanza n. 347/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento: a) della determinazione del Comune di Fisciano, notificata il 28.11.2024, avente ad oggetto: “Decreto Dirigenziale n. 62 del 27/06/2022 – Graduatoria definitiva degli aventi diritto all’assegnazione di alloggi ERP; Comunicazione di ESCLUSIONE dalla graduatoria, ai sensi dell’art. 13 commi 1 e 2, del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n 11.”, a firma congiunta del Responsabile del Servizio Patrimonio e del Responsabile del Settore Tecnico, con cui è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla graduatoria definitiva relativa all’Avviso Pubblico ERP 2022 per l’inserimento nell’anagrafe del fabbisogno abitativo, in applicazione del Regolamento regionale n. 11/2019; b) dell’eventuale graduatoria della Regione Campania, non conosciuta né pubblicata, nella parte in cui in relazione al Bando ERP 2022, per l’Ambito Territoriale di Fisciano è stata disposta l’esclusione della ricorrente, per effetto del provvedimento sub a); c) della nota del 5.8.2024 (prot. n. 0019652/2024), notificata il 19.8.2024, con cui il Comune di Fisciano ha comunicato alla ricorrente, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/90, l’avvio del procedimento volto all’esclusione dalla graduatoria definitiva degli aventi diritto all’assegnazione di alloggi ERP, di cui al D.D. n. 62/2022; d) di tutti gli atti, accertamenti e i verbali presupposti, richiamati nel provvedimento sub a), collegati, connessi e conseguenziali comunque lesivi degli interessi della ricorrente. nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere riammessa nella graduatoria definitiva degli aventi diritto all’assegnazione di alloggi ERP bando 2022, per l’Ambito Territoriale di Fisciano ed essere iscritta all’anagrafe del fabbisogno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla graduatoria definitiva degli aventi diritto all'assegnazione di alloggi ERP e dagli elenchi dell'anagrafe del fabbisogno abitativo
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione comunale notificata il 28 novembre 2024, con cui è stata esclusa dalla graduatoria definitiva relativa al bando ERP 2022, nonché gli atti presupposti e la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione. Ha chiesto anche l'accertamento del proprio diritto alla riammissione nella graduatoria e all'iscrizione nell'anagrafe del fabbisogno abitativo. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato. La ricorrente ha depositato la ricevuta di consegna dell'atto all'UNEP e la cartolina di ritorno attestante la notifica a una controinteressata, riservandosi di depositare l'atto munito di relata non appena restituito dall'UNEP.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento. Ha ritenuto che, in applicazione del principio della scissione degli effetti della notificazione, la notifica si perfeziona per il notificante con la consegna del plico all'ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario con la ricezione effettiva. Poiché occorre verificare formalmente l'avvenuta notifica del ricorso originario alla controinteressata e determinare la decorrenza dei termini per la sua costituzione, il Collegio ha assegnato alla ricorrente un termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare la prova dell'avvenuta notifica. È stata fissata l'udienza pubblica dell'11 giugno 2026 per la verifica della rinotifica del ricorso ad almeno un controinteressato e per il prosieguo del giudizio.
Norme richiamate
La notificazione si perfeziona per il notificante con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o all'agente postale e per il destinatario con la ricezione effettiva.
Richiamato quale base normativa della comunicazione comunale di avvio del procedimento di esclusione, senza essere oggetto di decisione nell'ordinanza.
Massime di principio
- Ai fini del perfezionamento della notificazione, opera il principio della scissione degli effetti: per il notificante rileva la consegna del plico all'ufficiale giudiziario o all'agente postale, mentre per il destinatario occorre la ricezione effettiva.
- Quando la prova della notificazione del ricorso a un controinteressato non è ancora completa, il giudice amministrativo può assegnare alla parte ricorrente un termine perentorio per depositare la documentazione attestante l'avvenuta notifica, rinviando la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio.
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