Cassazione Civile, Ordinanza n. 35376/2022 del 01/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditori)
La controversia
Le ricorrenti avevano proposto opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 avverso il decreto del consigliere designato della Corte d'appello di Perugia, contestando la quantificazione dell'indennizzo per irragionevole durata del processo presupposto. La corte territoriale aveva ritenuto congruo l'importo liquidato in euro 1.084,00 per ciascuna, pur avendo stimato in cinque anni la durata non ragionevole del giudizio presupposto, assumendo come valore della causa solo l'importo del capitale dell'indennizzo e senza computare gli interessi e le spese maturati nel corso del giudizio presupposto. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione le interessate hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 2-bis L. n. 89/2001 e dell'art. 10 c.p.c., sostenendo che nel valore della causa dovessero essere inclusi anche gli accessori maturati nel processo presupposto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che, ai fini della determinazione del valore della causa del giudizio presupposto rilevante per l'equa riparazione, devono essere inclusi anche gli interessi liquidati nella decisione che definisce quel giudizio, poiché il credito per interessi è accessorio al credito per capitale e contribuisce a delineare la portata economica della controversia. In applicazione di tale principio ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
richiamato come base dell'opposizione avverso il decreto del consigliere designato nel procedimento di equa riparazione
richiamato dalle ricorrenti a sostegno della censura sulla quantificazione dell'indennizzo e del valore della causa
richiamato dalle ricorrenti per contestare il criterio di calcolo del valore della causa nel giudizio presupposto
richiamato come norma violata nella determinazione del valore della causa, con riferimento alla computabilità degli accessori
richiamato per il deposito della memoria in prossimità dell'adunanza camerale
Massime di principio
- Nel determinare il valore della causa del giudizio presupposto ai fini dell'equa riparazione ex L. n. 89/2001, devono essere considerati anche gli interessi liquidati nella decisione definitoria, perché essi costituiscono accessori del capitale e incidono sulla consistenza economica complessiva della controversia.
- La valutazione del pregiudizio da irragionevole durata del processo deve essere ancorata alla reale portata economica della lite presupposta, senza limitarsi al solo capitale originariamente azionato quando gli accessori siano entrati a far parte del credito oggetto di definizione.
- Se il giudice di merito omette di considerare gli accessori rilevanti nel valore della causa del processo presupposto, il decreto sull'equa riparazione è cassabile per violazione dei criteri legali di liquidazione.
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