Cassazione Civile, Ordinanza n. 34803/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia originava da una domanda proposta da due soggetti contro un comune ai sensi dell'art. 2041 c.c., domanda respinta in primo grado dal Tribunale. Gli stessi proponevano appello, ma la Corte d'appello lo dichiarava inammissibile per difetto di specificità dei motivi. Contro tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità interveniva rinuncia al ricorso, con contestuale accettazione della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia concorde al ricorso, verificandone i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, e 391, ultimo comma, c.p.c., e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso la condanna alle spese, in considerazione dell'accordo tra le parti e della richiesta di compensazione, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo tale misura applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
Norma posta a fondamento della domanda di arricchimento senza causa proposta nei giudizi di merito.
La rinuncia al ricorso deve soddisfare i requisiti previsti dalla norma per essere efficace nel giudizio di cassazione.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
In presenza di rinuncia rituale e accettata, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione.
In caso di rinuncia concorde, non deve provvedersi al regolamento delle spese nei termini ordinari.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- La dichiarazione di estinzione per rinuncia concorde esclude, di regola, la pronuncia sulle spese quando ricorrono le condizioni previste dalla disciplina processuale.
- Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non è estensibile ai casi di estinzione per rinuncia.
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